ORDINANZA N. 35
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale, nel testo risultante dall'art. 8 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1975 dal pretore di Silandro nel procedimento penale a carico di Mall Jakob, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 16 luglio 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il pretore di Silandro con ordinanza, emessa il 24 gennaio 1975 nel ricorso di procedimento penale a carico di Mall Jakob, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale osservando che detta norma, se ritenuta inapplicabile allorché la continuazione si profili tra un reato giudicato ed altro da giudicare (ma commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza precedentemente emessa) ed il primo sia meno grave, darebbe luogo a disparità di trattamento non razionalmente giustificate tra diverse ipotesi di reato continuato;
che l'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che nell'ordinanza non si precisa se si sia o meno verificato il passaggio in giudicato della prima sentenza e che pertanto appare opportuno che il giudice a quo chiarisca tale circostanza che viene indubbiamente ad incidere sulla rilevanza della questione proposta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Silandro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1977.