ORDINANZA N. 20
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Catania, nel procedimento vertente tra Di Stefano Salvatore e Benedetto Maiorana, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza 8 febbraio 1974, il giudice del lavoro del tribunale di Catania ha denunziato la legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, in riferimento:
a) agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per quanto attiene alla disposizione dell'art. 416 cod. proc. civ. modificato;
b) all'art. 24 della Costituzione, per quanto attiene ai commi quinto e settimo dell'art. 420 cod. proc. civ. modificato;
c) all'art. 3 della Costituzione, per quanto attiene alla disposizione (non formalmente individuata, ma individuabile nell'art. 429 cod. proc. civ. modificato) "che prevede la svalutazione monetaria per i soli crediti del lavoratore";
d) all'art.24 della Costituzione, per quanto attiene alla (supposta) "norma che non prevede alcuna possibilità di appello o ricorso nell'attività istruttoria del giudice".
Considerato che, nelle questioni così sollevate nell'ordinanza di rimessione, difetta in maniera assoluta (come, del resto, sottolineato anche dal Presidente del Consiglio nel suo atto di intervento) l'accertamento della rilevanza: di talché é opportuno restituire gli atti al giudice a quo perché compia l'accertamento, appunto, di rilevanza omesso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina restituirsi gli atti al giudice del lavoro presso il tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1977.