Ordinanza n. 18 del 1977
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ORDINANZA N. 18

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1974 dal pretore di Palestrina, nella causa di lavoro vertente tra Ferrazzi Vito e il Comune di S. Vito Romano, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.

Visto l'atto di costituzione di Ferrazzi Vito, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi gli avvocati Virgilio Andrioli e Luciano Ventura, per il Ferrazzi, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza 30 gennaio 1974 del pretore di Palestrina, sono stati denunziati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli artt. 416, comma terzo, 421, 423, comma terzo, e 429, comma terzo, del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro);

che, nel giudizio relativo, si é costituito l'attore Ferrazzi ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: i quali, in via principale, hanno entrambi concluso per la restituzione degli atti al giudice a quo.

Considerato che, nell'ordinanza di rimessione, risulta omessa ogni motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle sollevate questioni; onde appare effettivamente opportuno rimettere gli atti al giudice a quo perché accerti la sussistenza degli elementi di rilevanza in relazione alle specifiche domande ed istanze delle parti ed allo stato del processo in corso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina restituirsi gli atti al pretore di Palestrina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1977.