ORDINANZA N. 2
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1976 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Amodeo Francesco e Gioia Maria Aurora, iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976.
Visti gli atti di costituzione di Maria Aurora Gioia e di Francesco Amodeo;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
uditi l'avv. Mauro Mellini per Gioia, e l'avv. Marcello Molé per Amodeo.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo denuncia per contrasto con gli artt. 2, 24 e 102 della Costituzione, gli artt. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, "in tanto in quanto rendendo esecutivo nell'ordinamento interno dello Stato il disposto dell'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia in ordine all'efficacia delle dispense ecclesiastiche del matrimonio rato e non consumato e approntando lo strumento formale della relativa declaratoria, escludono nella materia così regolata la garanzia della tutela giurisdizionale di diritti soggettivi e l'esercizio della difesa secondo i principi dell'ordinamento statale".
Considerato che il giudice a quo, in punto di rilevanza non motiva in ordine alla pregiudizialità della decisione di questa Corte nei confronti del provvedimento che esso giudice é chiamato ad emettere;
che a tal fine non prende nella dovuta considerazione il caso definito con il rescritto pontificio e le forme e modalità del relativo procedimento, ed in particolare non esamina un punto essenziale, se nella specie ricorra o meno l'ipotesi di richiesta unilaterale del provvedimento di dispensa, non fondata, cioè, sulla concorde volontà delle parti interessate; che sussistono pertanto i presupposti per la restituzione degli atti al giudice a quo affinché motivi sulla rilevanza con particolare riguardo ai profili e termini ora detti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1977.