Ordinanza n. 268 del 1976
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ORDINANZA N. 268

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, relative al monopolio di Stato sui tabacchi, e dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n. 1383), promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1974 dal tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Patrone Guido ed altro, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che il tribunale di Sondrio, con l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva due distinte questioni di legittimità costituzionale relativa la prima alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni (contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27), concernente il monopolio di Stato sui tabacchi, in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione; e la seconda relativa alla norma contenuta nell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n. 1383), sul reato di collusione con estranei da parte del militare della guardia di finanza, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto che le questioni di legittimità prospettate nella ordinanza di rinvio siano dichiarate non fondate.

Considerato che, con ordinanza emessa in pari data, questa Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383;

che per quanto riguarda le norme della legge 17 luglio 1942, n. 907, e delle successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, a seguito della entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (il cui art. 7 dispone che "ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni" relative alle violazioni doganali, le quali si estendono, se più favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa), é necessario che il giudice a quo accerti se sussista tuttora la rilevanza della questione nei termini in cui é stata prospettata;

che, pertanto, analogamente a quanto questa Corte ha ritenuto con ordinanza n. 61 del 25 marzo 1976, si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti al tribunale di Sondrio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione al tribunale di Sondrio degli atti relativi alla ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1976.