SENTENZA N. 262
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli), promossi con le seguenti ordinanze:
1. - ordinanza emessa il 6 luglio 1974 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Ponti Lui gi e l'INAIL, iscritta al n. 362 nel registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;
2. - ordinanza emessa il 13 novembre 1974 dal pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Kirchler Maria e l'INAIL, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975.
Visto l'atto di costituzione di Ponti Luigi;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito l'avv. Franco Agostini, per il Ponti.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento civile - promosso da Luigi Ponti, lavoratore agricolo autonomo di età superiore ai settanta anni, nei confronti dell'INAIL, al fine di ottenere la costituzione di una rendita per l'inabilità conseguente all'infortunio sul lavoro avvenuto il 26 luglio 1972 - il pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 6 luglio 1974, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dal Ponti, concernente la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude dall'obbligo assicurativo i lavoratori agricoli che non abbiano compiuto gli anni dodici e che abbiano superato gli anni settanta; e dell'art. 4 legge 8 agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli), "che esclude dalla tutela assicurativa i lavoratori di età inferiore a dodici anni e superiore ai settanta anni, i quali si siano infortunati prima dell'entrata in vigore della stessa legge".
L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 30 ottobre 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Si é costituita la parte privata Luigi Ponti, il quale, con deduzioni depositate il 16 ottobre 1974 e memoria depositata il 14 ottobre 1976, ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate (artt. 205, comma primo, t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e 4 legge 8 agosto 1972, n. 457).
Nel corso del procedimento civile - promosso da Maria Kirchler ved. Laner nei confronti dell'INAIL al fine di ottenere le prestazioni previste dalla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura per la morte del marito Josef Laner, coltivatore diretto di età superiore ai settanta anni, avvenuta il 12 luglio 1971 a seguito di infortunio sul lavoro - il pretore di Bolzano, con ordinanza 13 novembre 1974, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla Kirchler, concernente la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38, comma secondo, della Costituzione, dell'art. 205 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19 febbraio 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non é intervenuto il Presi dente del Consiglio dei ministri e non si sono costituite le parti private.
Considerato in diritto
1. - Le questioni, che le due ordinanze hanno ritenuto non manifestamente infondate, in quanto analoghe, vanno decise con unica sentenza.
2. - Con l'ordinanza del pretore di Reggio Emilia questa Corte é chiamata a decidere la questione di legittimità costituzionale, "per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 205, comma primo, t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude dall'obbligo assicurativo i lavoratori agricoli inferiori agli anni 12 e superiori agli anni 70, e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che esclude dalla tutela assicurativa i lavoratori agricoli inferiori ai 12 anni e superiori ai 70 anni, i quali si siano infortunati prima dell'entrata in vigore della legge".
Secondo il pretore sussisterebbe il contrasto della norma di cui all'art. 205 del t.u. n. 1124 del 1965 con l'art. 3 della Costituzione, perché tale norma prevede trattamenti diversi a situazioni oggettivamente uguali, determinando un'arbitraria discriminazione in danno di lavoratori agricoli autonomi ultrasettantenni vittime di infortunio sul lavoro, rispetto ad altri lavoratori, anche autonomi, quali gli artigiani. Ovvia sarebbe, inoltre, la disparità di trattamento per essere escluso l'obbligo dall'assicurazione per i lavoratori agricoli autonomi fino alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 457.
Sussisterebbe il contrasto con l'art. 38 della Costituzione, perché la norma di cui all'art. 205 t.u. citato priva di protezione assicurativa lavoratori che si siano infortunati in occasione del lavoro, con residui postumi permanenti.
3. - L'ordinanza del pretore di Bolzano ha ritenuto non manifestamente infondata la questione se l'art. 205 del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui cessa la tutela assi curativa per i lavoratori agricoli al compimento del settantesimo anno di età, sia in contrasto con gli artt. 3, 4 e 38, comma secondo, della Costituzione.
4. - La questione, su cui la Corte é chiamata a pronunciarsi, va individuata solo entro i limiti in cui essa risulta rilevante. In quanto tale, valutata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la dedotta disparità di trattamento dei lavoratori agricoli autonomi, di età superiore ai settanta anni, rispetto ad altri lavoratori autonomi, quali gli artigiani, appare fondata.
Questa Corte deve, innanzitutto, rilevare che non é esatta l'affermazione del pretore di Reggio Emilia che per i lavoratori agricoli autonomi non sussistesse fino all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni.
Invero, la tutela infortunistica in forma specifica ebbe inizio per i lavoratori agricoli, dipendenti e autonomi, con il d.l.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, secondo cui si intendevano assicurati di pieno diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo dall'età di nove anni ai settantacinque compiuti, tra gli altri, "i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende" e "sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati".
I suddetti limiti di età, minimo e massimo, furono modificati dall'art. 4 d.l. 11 febbraio 1923, n. 432, in 12 e 65 anni.
L'art. 7 della legge 3 aprile 1958, n. 499 (Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali), elevò da 65 a 70 anni l'età massima.
I limiti, minimo a 12 anni e massimo a 70 anni, furono mantenuti dall'art. 205 t.u. n. 1124 del 1965, ora impugnato, e sono stati aboliti dall'art. 4 legge 8 agosto 1972, n. 457.
Invece, la tutela obbligatoria assicurativa degli artigiani contro gli infortuni sul lavoro fu introdotta dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, (art. 3, comma primo, n. 3), alla quale seguirono la legge 15 aprile 1965, n. 413, ed il menzionato d.P.R. n. 1124 del 1965, che ha esteso l'obbligo dell'assicurazione agli artigiani senza dipendenti.
Gli artigiani sono compresi tra i soggetti assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria ai sensi dell'art. 4, comma primo, n. 3, d.P.R. n. 1124 del 1965 e nessun limite di età né minimo, né massimo é previsto da questo articolo per la tutela contro quegli infortuni; laddove l'art. 205 dello stesso decreto prevede per i lavoratori agricoli, come si é sopra precisato, i limiti di 12 e di 70 anni.
Questa diversità di trattamento, per motivi d'età, tra lavoratori agricoli autonomi e altri lavoratori autonomi, quali gli artigiani, non é fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione.
Invero, la situazione dei lavoratori agricoli autonomi e quella di altri lavoratori indipendenti, quali gli artigiani, sono da considerare, quanto alla detta età, ragionevolmente simili. Sono entrambe categorie di lavoratori indipendenti, né la denunziata disparità di trattamento può considerarsi basata sulla diversa natura delle due attività, artigianale e agricola, dato che nella materia in esame occorre avere riguardo al rischio.
Il rischio non ha spiccate caratteristiche diverse, dato che la probabilità di eventi dannosi non può ritenersi maggiore nello svolgimento di attività da parte dell'artigiano indipendente, che non sempre adopera mezzi più pericolosi di quelli utilizzati dal lavoratore agricolo autonomo.
E la dottrina da tempo aveva auspicato l'abolizione del suddetto limite massimo, per la tutela assicurativa, in considerazione delle caratteristiche e delle esigenze dell'ambiente socio-economico dell'agricoltura.
L'utilizzazione degli ultrasettantenni era ed é determinata dalla necessità, per la crisi dell'agricoltura, delle famiglie contadine di ridurre le spese, evitando il ricorso alla mano d'opera estranea.
Del resto lo stesso legislatore, sia pure nel 1972, ha riconosciuto priva di giustificazione la denunciata diversità di trattamento tra lavoratori agricoli ed altri lavoratori. Nella relazione sul disegno di legge n. 232 - Senato, VI Legislatura - divenuto legge 8 agosto 1972, n. 457, si pone in evidenza "che il disegno di legge affronta, risolvendolo, il problema del divario di trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori: viene posto finalmente sullo stesso piano chi lavora nelle industrie e chi lavora nei campi e si consente a quest'ultimo di non avere per l'avvenire alcun sentimento di dequalificazione rispetto a chi opera negli altri settori produttivi...".
E nel disegno di legge si indica, tra i fini da perseguire, anche quello dell'"eliminazione dei limiti di e tà per l'obbligo assicurativo contro gli infortuni...".
Le considerazioni che precedono danno per ciò fondamento alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi di età superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Restano assorbite le altre censure concernenti l'asserita illegittimità, per contrasto con gli artt. 4 e 38 della Costituzione, dell'art. 205, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965, e dell'art. 4 legge 8 agosto 1972, n. 457, per non avere quest'ultimo stabilito la sua applicazione retroattiva.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi di età superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1976.