Ordinanza n. 257 del 1976
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 257

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Guido ASTUTI

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di omissione materiale contenuta nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ravvisata la necessità di ovviare ad un'omissione materiale incorsa nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976.

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che al n. 6 della motivazione in diritto, dopo le parole "non essendo consentito al legislatore ordinario di disciplinare in modo uniforme situazioni tra loro diverse, né" siano aggiunte le parole "avendo l'obbligo di estendere".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Giulio GIONFRIDA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.