ORDINANZA N. 256
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1975 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra la società Costruzioni Lenzi e Balsamà Letterio, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 16 luglio 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il tribunale di Messina con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con sentenza n. 178 del 1975 e che il richiamo all'art. 23 della Costituzione stessa appare erroneo, quand'anche si volesse considerare la somma prevista nella norma denunziata come sanzione civile, essendo questa in ogni caso interamente predeterminata dalla legge, dovendo il lavoratore provare il maggior danno per ottenere una liquidazione in misura superiore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui all'art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata dal tribunale di Messina, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.