ORDINANZA N. 255
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 3 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 (orario di lavoro nelle imprese industriali e commerciali), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1974 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra il Condominio via Ulanowski n. 52 e Bui Asdaghi, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.
Visto l'atto di costituzione del Condominio di via Ulanowski;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma e 3 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che analoga questione relativa al solo art. 3 é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 99 del 1971 in riferimento all'art. 36 della Costituzione nell'assunto che spetta al giudice ordinario dedurre - secondo i consueti criteri ermeneutici - dai principi dell'ordinamento i massimi di durata della giornata lavorativa, tenendo conto dell'interesse del lavoratore all'integrità fisica;
che gli stessi argomenti valgono ad escludere una violazione del principio d'eguaglianza anche da parte dell'art. 1 del denunziato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui all'art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 3 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, sollevata dal tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.