ORDINANZA N. 251
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra La Porta Edoardo e l'INAIL, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
udito l'avv. Massimo Ungaro, per l'INAIL.
Considerato in fatto e in diritto:
1. - Che il giudice a quo ha considerato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'inciso contenuto nell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75"), in riferimento agli artt. 3, 38 e 76 della Costituzione e che, ove la questione fosse accolta, le norme da applicarsi nella specie sarebbero gli artt. 80 e 82 del decreto del 1965;
2. - che, peraltro, l'art. 80 fa espresso riferimento alla liquidazione di una rendita e non alla capitalizzazione di essa, e l'art. 82 si riferisce alla ben diversa ipotesi della rendita riscattata;
3. - che risulta dagli atti che nella specie si trattava di infortunio che comportava, di per sé considerato, una inabilità permanente solo del 5% e che, inoltre, la rendita era stata capitalizzata per cui all'attore, in forza degli artt. 80 e 82 sopra ricordati, non avrebbe mai potuto essere riconosciuto alcun indennizzo;
4. - che pertanto si appalesa necessario, da parte del giudice a quo, il riesame della rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.