SENTENZA N. 235
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata in seconda lettura il 23 aprile 1975 dal Consiglio regionale della Puglia, recante "Interventi per l'acquisto e la costruzione di case in favore degli artigiani", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 maggio 1975, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1975.
Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nell'adunanza del 23 aprile 1975 del Consiglio regionale della Puglia é stata riapprovata la legge regionale, recante "Interventi per l'acquisto e la costruzione di case in favore degli artigiani".
Avverso la legge cosi riapprovata, e comunicata al Commissario del Governo il 24 aprile successivo, il Governo della Repubblica, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1975, con ricorso del 9 detti ha proposto questione di legittimità costituzionale per i motivi che seguono, chiedendo per detta legge la declaratoria di illegittimità costituzionale.
Si assume anzitutto in ricorso che la legge impugnata violi l'art. 127, ultimo comma, della Costituzione e l'art. 57, ultimo comma, dello Statuto regionale per il fatto che la riapprovazione non ha avuto luogo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio e cioé di almeno 26 consiglieri su 50. Dalla mancata osservanza delle norme costituzionali e statutarie sopra richiamate discenderebbe un vizio nell'iter procedimentale della legge che impedisce alla stessa di venire a giuridica esistenza.
Si deduce in secondo luogo la violazione dell'art. 117 della Costituzione per incompetenza assoluta della Regione nella materia dell'edilizia pubblica abitativa. Ed infine si assume che risulti violato l'art. 81 della Costituzione, in quanto manca una valida copertura per gli oneri pluriennali successivi all'esercizio in corso.
La Regione Puglia non si é costituita in giudizio.
All'udienza del 27 ottobre 1976 il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti ha esibito copia conforme dell'estratto dalle deliberazioni del Consiglio regionale della Puglia adottate nell'adunanza del 23 aprile 1975, copia fotostatica del telegramma del 2 maggio 1975, n. 3227/20802, del Commissario del Governo presso la Regione Puglia alla Presidenza del Consiglio dei ministri e copia della pubblicazione del Ministero dell'interno relativa ai dati complessivi dei risultati delle elezioni regionali del 7 giugno 1970. Ed ha svolto le tesi a difesa del ricorso e concluso nel senso sopraddetto.
Considerato in diritto
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 127, ultimo comma, della Costituzione e 57, ultimo comma, dello Statuto della Regione Puglia, dell'art. 117 e dell'art. 81 della Costituzione, della legge recante "Interventi per l'acquisto e la costruzione di case in favore degli artigiani" riapprovata il 23 aprile 1975 dal Consiglio regionale della Puglia.
2. - La dedotta illegittimità costituzionale della legge é anzitutto basata sul fatto che la riapprovazione di essa nel testo originario, a seguito di rinvio, ha avuto luogo senza la maggioranza assoluta richiesta dall'art. 127, ultimo comma, della Costituzione e dall'art. 57, ultimo comma, dello Statuto regionale.
Dalla documentazione versata in atti risulta che nella adunanza del 23 aprile 1975 la proposta di riadozione della legge rinviata dal Governo ha ottenuto il voto favorevole di 22 consiglieri (con l'astensione di altri 11) sui 50 assegnati alla Regione, e che non si é raggiunta la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
In quella occasione si sarebbe dovuta considerare respinta la proposta e quindi non riapprovata la legge (ed in questo senso si sarebbe dovuto esprimere il Presidente del Consiglio regionale nel proclamare il risultato della votazione). Ed invece si é erroneamente ritenuto che la legge fosse stata riapprovata, e di questa, in quanto tale, del pari erroneamente, é stata data comunicazione al Commissario del Governo.
A ciò ha fatto seguito l'indicato ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, proposto (tra l'altro ed in primo luogo) perché fosse accertata erga omnes l'invalidità della legge per vizio formale del procedimento.
Il ricorso per le evidenti ragioni che precedono é pertanto fondato, e la legge come sopra riapprovata é per ciò solo costituzionalmente illegittima per contrasto con le indicate disposizioni costituzionali e statutarie.
3. - Con l'accoglimento del primo motivo del ricorso, rimane assorbito l'esame delle ulteriori e diverse censure (in riferimento agli artt. 117 e 81 della Costituzione).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia recante "Interventi per l'acquisto e la costruzione di case in favore degli artigiani", riapprovata il 23 aprile 1975 con delibera n. 52 di quel Consiglio regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1976.