Ordinanza n. 233 del 1976
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ORDINANZA N. 233

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1957, n. 18 (modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Palermo nel procedimento di lavoro tra Bruscemi Brigida e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 dell'anno 1974.

Visti l'atto di costituzione dell'Istituto di Previdenza Sociale e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Palermo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Considerato che, come risulta dagli atti, la Bruscemi ha avanzato domanda di pensione di invalidità sotto la data del 30 aprile 1970; che l'INPS, sede di Palermo, ha respinto la domanda sotto la data del 2 agosto 1971; che il 15 settembre dello stesso anno la Bruscemi, a mezzo dell'Istituto di patronato, assumendo che i termini di legge erano trascorsi senza alcuna decisione, ha proposto ricorso al Comitato provinciale; e che il procedimento é continuato in sede amministrativa sino al rigetto dell'istanza da parte del Comitato di vigilanza della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

che con ricorso del 15 dicembre 1973 la Bruscemi ha convenuto davanti al pretore di Palermo quale giudice del lavoro l'INPS onde ottenere la pensione di invalidità dalla data di presentazione della domanda con gli interessi di legge;

che il pretore di Palermo in punto di rilevanza si é limitato a ritenere che il giudizio davanti a lui pendente non avrebbe potuto essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata e non si é posto il problema se nella specie fosse effettivamente applicabile la norma denunciata ovvero il combinato disposto degli artt. 46, commi settimo e ottavo e 47, comma quarto del d.P.R. 30 aprile 1970, n.639, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'anno 1970, ed entrato in vigore sotto quest'ultima data;

che ancor prima della proposizione della questione é parimenti entrato in vigore l'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

che, pertanto, si appalesa necessario un congruo esame della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1976.