Ordinanza n. 230 del 1976
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ORDINANZA N. 230

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576 (riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1974 dal Consiglio di Stato - sezione IV - nel procedimento civile vertente tra Lamartina Carmelo e il Ministero della pubblica istruzione e il Provveditore agli studi di La Spezia, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa in data 24 maggio 1974, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, "Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica", in quanto la disposizione denunciata, accordando al personale direttivo delle scuole sopraindicate il riconoscimento, ai fini economici, del solo servizio di insegnamento non di ruolo, comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento per l'esclusione dal beneficio di coloro che hanno prestato servizio di insegnamento di ruolo.

Considerato che, successivamente alla detta ordinanza, le previgenti disposizioni relative al riconoscimento, ai fini economici e giuridici, dei servizi di ruolo prestati dal personale direttivo, (in specie l'art. 25, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165, e l'art. un. della legge 28 gennaio 1963, n. 28), sono state integrate dalla normativa introdotta con gli artt. 82 e seguenti del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato", emanato in attuazione della delegazione legislativa conferita al Governo dalla legge 30 luglio 1973, n. 477;

che di conseguenza si rende necessario che il giudice a quo riesamini il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta questione di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa in vigore;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1976.