ORDINANZA N. 229
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904 (modifica ed integrazione delle disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), nonché dell'art. 25 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 13 giugno, il 6 giugno e il 23 maggio 1972 dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra De Vito Piscicelli Taeggi Maria Teresa, D'Amico Carlo e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, la società Face Standard e la società Sivam, iscritte ai nn. 168, 169 e 170 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 12 giugno 1974;
2) ordinanze emesse il 29 maggio e l'11 dicembre 1973 dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra Viola Carlo ed altri, Pappalardo Carmine e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, iscritte ai nn. 439 e 447 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;
3) ordinanza emessa l'8 gennaio 1974 dal tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra la GESCAL e Montera Matteo, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974;
4) ordinanze emesse il 5 febbraio e il 18 giugno 1974 dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra De Vargas Macciucca Maria Teresa, la società cine ottica tecnica Scotti e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, iscritte ai nn. 472 e 547 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975 e n. 48 del 19 febbraio 1975;
5) ordinanze emesse il 30 gennaio 1973 e il 1 dicembre 1972 dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra De Santis Adolfo ed altri, Galdo Gennaro e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, iscritte ai nn. 1 e 38 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975 e n. 62 del 5 marzo 1975;
6) ordinanza emessa il 10 giugno 1975 dal tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Mellone Mario e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno ed il Prefetto di Salerno, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5 novembre 1975.
Visti gli atti di costituzione di De Vito Piscicelli Taeggi Maria Teresa, della società Face Standard, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per De Vito Piscicelli Taeggi Maria Teresa, l'avv. Carlo Fornario, per la società Face Standard, ed il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe (segnate ai numeri reg. ord. 168,169, 170, 439, 447, 472, 547 del 1974, e 1, 38, 405 del 1975) il tribunale di Salerno ha sollevato questione di legittimità dell'art. 1 legge 21 luglio 1965, n. 904, contenente modificazioni ed integrazioni all'art. 12 legge 18 aprile 1962, n. 167 sull'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
che con ordinanza 8 gennaio 1974 parimenti indicata in epigrafe (reg. ord. n. 448 del 1974) lo stesso tribunale ha sollevato questione di legittimità dell'art. 25 legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori, ugualmente in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Ritenuto che debbasi anzitutto disporre la riunione di tutti i predetti giudizi, che hanno per oggetto e fine comuni, l'assunta illegittimità della applicazione, per le espropriazioni ivi previste, della legge n. 2892 del 1885 (legge per Napoli).
Rilevato che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in tutti i giudizi, ad eccezione di quello relativo all'ordinanza 1 dicembre 1972 (reg. ord. n. 38 del 1975), ha eccepito l'inammissibilità per irrilevanza della sollevata questione, mentre, per quanto riguarda la suaccennata ordinanza 8 gennaio 1974, ha concluso per l'infondatezza della questione.
Ritenuto che l'eccezione di inammissibilità é basata sul fatto che con l'art. 39 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'art. 12 della citata legge n. 167 del 1972, al quale articolo fa riferimento la norma impugnata, é stato abrogato, con la conseguenza che sarebbe venuta meno l'applicabilità ai rapporti in esame della legge del 1885.
Considerato che nelle relative ordinanze é contenuta soltanto una generica dichiarazione di rilevanza, senza alcun riferimento alla predetta norma abrogante e alle conseguenti implicazioni, riguardanti sia l'ambito di estensione della norma stessa ai rapporti espropriativi per l'industrializzazione del Mezzogiorno (come quelli de quo), sia in relazione alla data dei singoli decreti di esproprio rispetto alla data della legge abrogante;
che, di conseguenza, va disposto il rinvio degli atti al tribunale di Salerno per un completo esame della rilevanza nei sensi suesposti;
che, pur dato atto che stante la particolare normativa, tale problema di rilevanza non si estende alla questione sollevata con la cennata ordinanza 8 gennaio 1974, ravvisasi opportuno, data la disposta riunione dei giudizi per l'identità della questione di fondo, soprassedere, onde provvedere in seguito con unica sentenza, alla decisione sulla questione con detta ordinanza sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 novembre 1976.