Sentenza n. 223 del 1976
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SENTENZA N. 223

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 14 febbraio l904, n. 36, recante "disposizioni sui manicomi e sugli alienati", promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1974 dal tribunale di Livorno sull'istanza di Ruelle Yvon per il ricovero in ospedale psichiatrico del proprio figlio Alain, iscritta al n. 474 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 1976 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto in fatto

Con "decreto" in data 28 giugno 1974 il Pretore di Cecina rigettava l'istanza presentata dal signor Yvon Ruelle, al fine di ottenere il ricovero in via provvisoria in ospedale psichiatrico del proprio figlio Alain.

Avverso la predetta decisione ha proposto reclamo il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Livorno, che considerava applicabile in via analogica l'art. 740 c.p.c., "trattandosi di provvedimento previsto da una legge speciale (legge 14 febbraio l904, n. 36, art. 2), emesso in camera di consiglio". Il Procuratore della Repubblica esprimeva, altresì, l'avviso che la limitazione della facoltà di elevare reclamo da parte del pubblico ministero, prevista in quella norma in riferimento ai soli provvedimenti del giudice tutelare, sia dovuta al fatto che il codice di procedura civile non considera altri provvedimenti del pretore in materia di stato e capacità delle persone e in materia di famiglia diversi da quelli adottati da tale organo in qualità di giudice tutelare.

Con ordinanza emessa il 31 luglio 1974, il tribunale di Livorno, investito del gravame, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 14 febbraio l904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, limitatamente alla parte in cui non permette la difesa dell'infermo nel procedimento che si svolge innanzi al pretore, nonché innanzi al tribunale in sede di reclamo avverso il decreto del pretore, ai fini dell'emanazione del provvedimento di ricovero in via provvisoria in manicomio.

In particolare, il giudice a quo ha ritenuto anch'esso ammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 740 c.p.c. avverso il provvedimento pretorile di ricovero in via provvisoria in manicomio di un alienato e, constatato che nessuna previsione per l'esercizio di un diritto di difesa é contenuta nella legge manicomiale innanzi ricordata per quanto riguarda entrambe le fasi di questo tipo di giudizio, rileva che nella specie sussisterebbero ragioni analoghe a quelle poste a sostegno della decisione n. 74 del 1968 di questa Corte che ha dichiarato illegittima la medesima disposizione nella parte in cui non consentiva l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento che si svolge innanzi al tribunale ai fini dell'emanazione del decreto di ricovero definitivo.

Nessuna parte si é costituita nel giudizio innanzi a questa Corte.

Considerato in diritto

Il tribunale di Livorno, con l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 14 febbraio l904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, limitatamente alla parte in cui non permette la difesa dell'infermo nel procedimento che si svolge innanzi al pretore, nonché innanzi al tribunale in sede di reclamo avverso l'ordinanza del pretore, ai fini dell'emissione del provvedimento di ricovero in via provvisoria di un alienato o di un presunto alienato in manicomio.

Deve riconoscersi, in primo luogo, la legittimazione del tribunale a sollevare la questione di costituzionalità, in quanto il pubblico ministero, a norma dell'art. 740 c.p.c., era a sua volta legittimato a proporre reclamo al tribunale contro l'ordinanza pretorile che negava il ricovero provvisorio. In effetti, la latissima formula dell'art. 742/bis c.p.c., conferisce forza espansiva, tra le altre, alle norme degli artt. 739 e 740 dello stesso c.p.c., sicché esse possono bene applicarsi anche alle ordinanze pretorili adottate in base all'art. 2, comma secondo, della legge n. 36 del l904 ed all'art. 43, comma primo, del Regolamento di esecuzione emanato con r.d. 16 agosto l909, n. 615.

La questione é fondata.

I motivi che indussero questa Corte (con la sentenza n. 74 del 1968) a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 36 del l904, limitatamente alla parte in cui non permette la difesa dell'infermo nel procedimento che si svolge innanzi al tribunale ai fini della emanazione del decreto di ricovero definitivo, valgono anche per il procedimento che può condurre al ricovero provvisorio. É vero che i provvedimenti pretorili e quelli del tribunale provocati dai reclami contro di essi possono incidere per un tempo più breve, che non nel caso di ricovero definitivo, sulla libertà personale del presunto infermo, ma ciò non toglie che vi possa essere apprezzabile lesione del bene tutelato in maniera particolarmente efficace dall'art. 13 Cost. Perciò non sussistono serie ragioni per limitare la difesa del presunto infermo al solo procedimento che può condurre al ricovero definitivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 14 febbraio l904, n. 36, limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonché innanzi al tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 3 agosto 1976.