SENTENZA N. 214
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1975 dalla Commissione tributaria di primo grado di Spoleto nel procedimento vertente tra Silvani Tridentina e Francesca e l'Ufficio del registro di Spoleto, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.
Visti gli atti di costituzione di Silvani Tridentina e Francesca e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 i1 Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa l'8 aprile 1975, nel procedimento vertente tra le signore Tridentina e Francesca Silvani e l'Ufficio del registro di Spoleto, la Commissione tributaria di 1 grado di Spoleto ha proposto, con riferimento agli articoli 3, 25 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, determinando la competenza territoriale delle commissioni tributarie di primo grado dal luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario nei cui confronti é proposto il ricorso, affida la risoluzione delle controversie a collegi i cui membri non sempre sono a conoscenza, anche personale, della zona e dei fatti relativi alla vertenza tributaria.
L'ordinanza, che si limita a "fare proprie le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla parte ricorrente", é stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi di legge.
2. - In questo giudizio si é costituita la parte privata ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La difesa delle signore Silvani rileva che nelle commissioni tributarie, istituite dal decreto di riforma, non sempre c'é, anzi spesso manca, una congrua rappresentanza degli enti locali, i quali, inoltre, possono non essere "quelli della circoscrizione nei quali si trovano i beni oggetto della contesa ma quelli di altra circoscrizione". Questa situazione sarebbe lesiva sia dei principi affermati nella legge di delegazione (art. 15 n. 10 della legge n. 825 del 1971), sia del criterio di eguaglianza, in quanto i contribuenti, a seconda della sede di registrazione dell'atto, potrebbero anche essere giudicati da persone ignare dei fatti o dei luoghi rilevanti nel giudizio. Allo stesso modo, la circostanza che il contribuente, attraverso la scelta del notaio rogante, possa scegliersi la Commissione tributaria competente al giudizio, inciderebbe sul principio costituzionale, sancito dall'art. 25, della naturale precostituzione del giudice. La difesa delle Silvani, quindi, conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità delle norme denunciate con l'ordinanza di rimessione.
A conclusioni opposte perviene, invece, l'Avvocatura dello Stato, secondo la quale le censure prospettate dal giudice a quo sarebbero infondate sotto ciascuno dei profili dedotti, osservando che le norme impugnate costituiscono una applicazione, nel procedimento contenzioso tributario, di principi processuali di carattere generale accolti nel codice di procedura civile.
All'udienza é comparsa soltanto la difesa dello Stato, che si é rimessa alle proprie deduzioni scritte.
Considerato in diritto
La Commissione tributaria di primo grado di Spoleto propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, e di parte dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione agli artt. 3, 25 e 76 della Costituzione.
Quanto alla parte dell'art. 35 del decreto, che pur si afferma di voler impugnare, manca nell'ordinanza ogni precisazione sia sulla parte di cui si intende discutere e sia delle ragioni sulle quali l'impugnativa dovrebbe fondarsi.
La relativa questione di legittimità deve pertanto intendersi come non proposta.
Per quanto concerne invece la questione relativa all'art. 2, secondo comma, del decreto, si afferma nell'ordinanza che "nella fattispecie rilevasi la contradittorietà tra il primo e il secondo comma del citato art. 2, con tutte le nefaste conseguenze che, da un lato, privano le Commissioni dei membri designati dagli enti locali (che possono apportare quegli elementi chiarificatori e tanto necessari per eque soluzioni); dall'altro sottraggono il contribuente dal proprio giudice naturale, che si opta essere quello del sito ove insiste il bene in contestazione".
Ora, a prescindere dal fatto che il bene, oggetto della imposta e del ricorso, trovasi in Spoleto, sede della Commissione (onde assai dubbia appare la rilevanza della questione), deve argomentarsi dal testo dell'ordinanza, nella parte sopra riferita, che le censure in essa contenute si appuntano sulla norma di collegamento sulla quale si incardina, nella disposizione impugnata, la competenza della Commissione. Nell'art. 2, secondo comma, é invero stabilito che "la competenza é determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti é proposto il ricorso", luogo, deve aggiungersi, che può essere diverso da quello ove é situato il bene, perché, per quanto concerne almeno le imposte di trasferimento, esso si identifica nel luogo ove l'atto relativo é stato registrato.
Ma anche così precisata la questione non é fondata.
Le commissioni tributarie sono giudici speciali cui la legge assegna come ambito territoriale di competenza, in primo grado, la circoscrizione del tribunale e in secondo grado il territorio della provincia, in cui ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti é proposto il ricorso.
Per quanto concerne poi la nomina dei componenti, risulta dagli altri commi dell'art. 2 che essa appartiene, per la commissione di primo grado, al presidente del tribunale, il quale deve per ogni sezione operare la scelta, per la metà da elenchi formati dai comuni della circoscrizione e per l'altra metà da elenchi forniti dagli uffici finanziari, dagli ordini professionali e dalle camere di commercio. Per la Commissione di secondo grado, la scelta appartiene al Presidente della Corte di appello, per metà su elenco formato dal consiglio provinciale.
Data l'ampiezza del territorio di competenza delle commissioni e la esiguità del numero dei componenti da nominare, é ovvio non potrebbe mai verificarsi, se non per puro caso, che anche uno solo dei componenti la sezione appartenga al Comune ove, in materia di imposta di registro, é situato il bene del cui trasferimento si tratta.
Inoltre, su un piano più generale, deve osservarsi che il giudice deve giudicare iuxta alligata et probata, e non in base alla conoscenza personale che può avere dei fatti sottoposti al suo giudizio. Le conoscenze occorrenti per vagliare quei fatti, egli deve trarle dalle prove, che, in materia tecnica, sono costituite dalle consulenze tecniche e dalle perizie estimative esibite in contradittorio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, proposta con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 3 agosto 1976.