Ordinanza n. 195 del 1976
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ORDINANZA N. 195

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 14 agosto 1974, n. 355 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1974 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Sada Germano e la Cassa di Risparmio di Torino ed altro, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 14 agosto 1974, n. 355, nella parte in cui dispone che, ai fini della applicazione della nuova disciplina del trattamento preferenziale di quiescenza a favore degli ex combattenti previsto dalla citata legge, innovativa rispetto alla legge n. 336 del 1970, dovevano essere confermate le domande di collocamento a riposo presentate fra il 30 giugno e l'8 luglio 1974, mentre l'operatività delle domande presentate in precedenza sarebbe rimasta invece indipendente da tale condizione, salvo ritiro di domanda da parte dell'interessato.

Considerato che nel giudizio principale é controverso il trattamento giuridico applicabile al caso di specie;

che nell'ordinanza di rinvio manca qualsiasi motivazione circa la necessaria pregiudizialità della questione sollevata in relazione alla definizione del giudizio principale;

che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il giudizio al riguardo é di stretta competenza del giudice a quo;

che pertanto si rende necessario rinviare gli atti al giudice stesso perché proceda al giudizio di rilevanza, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, tenuto espressamente conto della puntuale situazione di fatto e di diritto individuale nel giudizio principale, in relazione alla applicabilità della normativa denunciata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1976.