Sentenza n. 184 del 1976
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 184

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 92 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile), promossi con nove ordinanze emesse il 28 novembre e 6 dicembre 1973 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano, il 5 giugno 1974 e il 15 gennaio 1975 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sui ricorsi della società Immobiliare Silvio Pellico, della società Furrerfer, dell'impresa Mario e Carlo Forzinetti e di Forzinetti Attilio, iscritte ai nn. 107, 375, 376, 377, 378 e 461 del registro ordinanze 1974 e ai nn. 479 480 e 481 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974, n. 289 del 6 novembre 1974, n. 331 del 18 dicembre 1974 e n. 320 del 3 dicembre 1975.

Visti gli atti di costituzione di Forzinetti Attilio e dell'impresa Mario e Carlo Forzinetti s.a.s.;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1976 il Giudice relatore Michele Rossano,

udito l'avv. Giovanni Anversa, per Forzinetti Attilio.

Ritenuto in fatto

Nel corso dei tre procedimenti riuniti, riguardanti la determinazione del reddito di R.M. cat. A per il 1964 e dell'imponibile per imposta sulle società per gli anni 1963 e 1964 a carico della soc. per az. Immobiliare Silvio Pellico - la Commissione provinciale delle imposte di Milano, Sez. I, con ordinanza 28 novembre 1973, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla società Silvio Pellico in via subordinata, concernente la legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile) "in quanto non prevede la perentorietà del termine di trenta giorni per l'invio del reclamo alla Commissione Distrettuale".

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 15 maggio 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si é costituita la parte privata e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La stessa Commissione Provinciale delle Imposte di Milano, in diversa composizione, con quattro ordinanze, dal contenuto identico - emesse il 6 dicembre 1973 nel corso di quattro procedimenti vertenti tra la società Furrerfer e l'ufficio distrettuale delle imposte di Legnano e concernenti la determinazione del reddito tassabile di R.M. cat. B - riteneva rilevante e non manifestamente infondata la medesima questione (sollevata dalla società Furrerfer in via subordinata) concernente la legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 "quando non prevede la perentorietà del termine per l'invio del reclamo del contribuente alle Commissioni tributarie".

Le ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 6 novembre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte la parte non si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel corso dei procedimenti riguardanti la determinazione del reddito di R.M. cat. B per gli anni 1965, 1967, 1968, 1969 a carico dell'impresa Mario e Carlo Forzinetti soc. in accomandita semplice in liquidazione, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza 5 giugno 1974, riuniti i procedimenti, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla contribuente in via subordinata, concernente la legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 "in quanto non prevede la perentorietà del termine di 30 giorni per l'invio del reclamo alla Commissione distrettuale".

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 18 dicembre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Si é costituita l'impresa Mario e Carlo Forzinetti s.a.s. in liquidazione, con atto 13 gennaio 1975, depositato il 17 gennaio 1975, chiedendo la "declaratoria di incostituzionalità della norma criticata, nella interpretazione datane dalla Commissione, a meno che, ritenuta la natura decadenziale del termine, si renda superflua una pronunzia di tal genere".

La medesima Commissione tributaria di secondo grado di Milano, in diversa composizione, con tre ordinanze dal contenuto identico - emesse il 15 gennaio 1975 nel corso dei tre procedimenti riguardanti l'accertamento effettuato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano per imposta complementare a carico di Forzinetti Attilio - riteneva rilevante e non manifestamente infondata la stessa questione (sollevata dal contribuente in via subordinata) concernente la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560, "in quanto non prevede la perentorietà del termine di 30 giorni per l'invio del reclamo alla Commissione distrettuale".

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 3 dicembre 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Si é costituito Forzinetti Attilio con atto 11 giugno 1975, depositato il 15 giugno 1975, formulando la richiesta di "declaratoria di incostituzionalità della norma criticata, nella interpretazione datane dalla Commissione, a meno che, ritenuta la natura decadenziale del termine, si renda superflua una pronunzia di tal genere".

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze sollevano la medesima questione, che, pertanto, può essere decisa con unica sentenza.

2. - É inammissibile per tardività la costituzione in giudizio dell'impresa Mario e Carlo Forzinetti s.a.s. in liquidazione perché il deposito delle sue deduzioni é stato effettuato il 17 gennaio 1975, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 25, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, e decorrente dal 18 dicembre 1974, data di pubblicazione dell'ordinanza di rinvio 5 giugno 1974 della Commissione tributaria di secondo grado di Milano nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Le ordinanze in epigrafe sollevano l'identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, in quanto non prevede che il termine di 30 giorni per l'invio del reclamo contro l'accertamento alla Commissione distrettuale é perentorio.

4.. - La questione é inammissibile poiché la norma censurata é priva di forza di legge e, quindi, non é compresa tra gli atti che l'art. 134 della Costituzione sottopone al controllo di legittimità costituzionale.

Il r.d. 11 luglio 1907, n. 560, approvò "il regolamento per l'applicazione dell'imposta dei redditi di ricchezza mobile" ed era, come questa Corte ebbe a rilevare (sentenza 27 giugno- 4 luglio 1963, n. 114), regolamento di attuazione del r.d. 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico dileggi per l'imposta di ricchezza mobile). Né tale natura mutò a seguito delle successive disposizioni: art. 41 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; art. 288, lett. b), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, testo unico delle leggi sulle imposte dirette; art. 46 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione del contenzioso tributario. L'art. 41 r.d.l. n. 1639 del 1936 citato, senza distinguere tra ricorso contro l'avviso di accertamento e contro la decisione di prima istanza e di appello, dispone genericamente che "il termine per ricorrere contro l'avviso di accertamento e contro le decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza é stabilito in trenta giorni". Rispetto a tale norma di legge, non impugnata, avente riferimento al solo contribuente, l'impugnato art. 92 r.d. n. 560 del 1907 non può che essere considerato come norma regolamentare di esecuzione, conformemente alla sua qualificazione e natura, essendo escluso che possa attribuirsi la forza di legge ad atti in base al solo contenuto normativo di essi. Le medesime considerazioni valgono per gli artt. 288, lett. b), d.P.R. n. 645 del 1958 e 46 d.P.R. n. 636 del 1972 su citati, i quali fanno generico riferimento alle norme abrogate del r.d. 11 luglio 1907, n. 560. Né l'espressa abrogazione di alcune norme di tale regolamento e non anche dell'art. 92 può, ovviamente, indurre a ritenere che tale norma abbia mutato natura di norma regolamentare di esecuzione della disciplina dei ricorsi giurisdizionali avanti le Commissioni distrettuali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile), proposta - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano con ordinanze 28 novembre e 6 dicembre 1973 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con ordinanze 5 giugno 1974 e 15 gennaio 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1976.