Sentenza n. 183 del 1976
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SENTENZA N. 183

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis, secondo comma, in relazione all'art. 170, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Risaliti Lozere ed altri, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto in fatto

1. - In un procedimento penale a carico di Lozere Risaliti, il giudice istruttore del tribunale di Padova rilevato in premessa che l'imputato dimorante all'estero in luogo noto (ove già gli era stato recapitato avviso di procedimento) aveva fatto pervenire nomina di un difensore di fiducia del foro di Firenze, senza, però, provvedere a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio dello Stato; e ritenuto che, conseguentemente, in tale situazione, ex art. 177 bis cpv. cod. proc. pen., doveva, comunque, emettersi (per la notifica dell'emanando mandato di comparizione e degli atti penali successivi) il decreto previsto dall'art. 170 cod. proc. pen. e che, inoltre, doveva nel decreto stesso nominarsi (per la successiva comunicazione dell'avviso perfezionativo della notifica) un difensore di ufficio "nel luogo in cui si procede" (essendo, nella previsione della richiamata norma dell'art. 170, tale nomina inderogabilmente prescritta "anche quando l'imputato é provvisto di proprio difensore, ma fuori del luogo in cui si procede") - con ordinanza 13 giugno 1973, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata ed ha, quindi (di ufficio), sollevato "questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis cpv. cod. proc. pen. in relazione all'art. 170 cpv. cod. proc. pen. nella parte, appunto, in cui quest'ultimo prescrive la nomina di un difensore all'imputato che non ne abbia già uno nel luogo in cui si procede".

Ha dubitato, infatti, il giudice a quo che la normativa impugnata violi, innanzi tutto, il precetto della eguaglianza (art. 3 della Costituzione), implicando - nei confronti degli imputati irreperibili e di quelli ad essi equiparati - una "arbitraria limitazione alla generale facoltà di una efficace designazione di difensore in qualunque luogo esso si trovi".

Anche il precetto dell'art. 24 della Costituzione é sembrato, d'altra parte, al giudice a quo, vulnerato (relativamente al principio, in particolare - in esso implicitamente contenuto - di "prevalenza della difesa fiduciaria su quella ufficiosa"); giacché verrebbe, nella specie, appunto, a determinarsi un "sostanziale estraneamento del difensore di fiducia da attività processuali di cui avrebbe diritto di avere notizia", e ciò in conseguenza della mera circostanza di non trovarsi nel luogo in cui si procede.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza di rinvio investe questa Corte della questione se sia costituzionalmente legittimo, o no, l'articolo 177 bis, cpv., del codice di procedura penale "in relazione al richiamato art. 170 cpv. stesso codice e per la parte in cui quest'ultimo prescrive la nomina di un difensore all'imputato che non ne abbia già uno nel luogo in cui si procede".

Il dubbio di legittimità é sollevato in relazione alla fattispecie di imputato residente all'estero in luogo noto, nei cui confronti, per la mancata elezione od indicazione del domicilio in Italia, va emesso il decreto di irreperibilità ex art. 170 cod. proc. pen., con conseguente nomina di un difensore di ufficio, per non essere quello di fiducia, in precedenza indicato, "nel luogo in cui si procede". Ed é formulato con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il giudice a quo motiva l'ipotizzata violazione, quanto all'art. 3, sul rilievo della "arbitraria limitazione che la normativa impugnata apporterebbe alla generale facoltà di una efficace designazione di difensore in qualunque luogo esso si trovi"; e, quanto all'art. 24, in considerazione dei "sostanziale estraneamento del difensore di fiducia da attività processuali di cui avrebbe diritto di avere notizia", che verrebbe a determinarsi (in conseguenza della mera circostanza del non essere nel luogo in cui si procede) in contrasto con il principio di "prevalenza della difesa fiduciaria su quella ufficiosa".

2. - La questione non é fondata.

La nomina all'imputato (anche se questo abbia un proprio difensore di fiducia altrove residente) di un difensore di ufficio "nel luogo in cui si procede" é prescritta al fine della comunicazione a quest'ultimo dell'avviso di deposito nella cancelleria degli atti da notificarsi a seguito del decreto di irreperibilità ex art. 170 cod. proc. pen., l'emissione del quale nei confronti dell'imputato che si trovi all'estero in luogo noto, e non abbia, però, in Italia eletto od indicato domicilio, discende dall'art. 177 bis, cpv., cod. proc. pen.: per la parte de qua già riconosciuto legittimo con sentenza della Corte n. 178 del 1974. É da escludere che la detta nomina contrasti con i precetti di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

É decisivo, al riguardo, il rilievo che le notificazioni al cui compimento é preordinato il congegno previsto dal citato articolo 170 riguardano, non già atti di cui il difensore abbia diritto di avere conoscenza in proprio, sibbene atti che all'imputato direttamente si rivolgono.

Ora - per l'ipotesi di irreperibilità (come di quella, per quanto già detto, ad essa equiparata di omessa elezione od indicazione del domicilio nel territorio nazionale) - dispone, appunto, l'art. 170 cod. proc. pen. citato che la notifica di atti "all'imputato" sia effettuata attraverso un procedimento complesso; i cui momenti (parimenti essenziali) sono rappresentati dal deposito, nella cancelleria dell'ufficio procedente, della copia dell'atto (a cura dell'ufficiale giudiziario) e dell'"avviso" del deposito stesso al difensore "senza ritardo".

La speditezza che, per esigenze obiettive di celerità del procedimento, deve caratterizzare l'indicata formalità dell'"avviso", postula, come necessaria conseguenza, la presenza in loco del difensore.

Proprio per realizzare tale presenza, dispone la normativa impugnata, per il caso che il difensore di fiducia indicato dall'imputato si trovi in luogo diverso, che sia nominato di ufficio un difensore nel luogo in cui si procede.

In quanto la nomina del difensore ex officio si inserisce come elemento essenziale nel peculiare procedimento della notifica agli irreperibili, adempiendo ad una funzione di rafforzamento della garanzia di conoscenza dell'atto, resta evidentemente escluso che ricorra la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione prospettata nell'ordinanza di rinvio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis, capoverso, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 170 cpv. dello stesso codice, nella parte in cui quest'ultimo prescrive la nomina di un difensore all'imputato che non ne abbia già uno nel luogo in cui si procede, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1976.