ORDINANAZA N. 177
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1975 dal tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Cestaro Otello, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il tribunale militare territoriale di Padova, con ordinanza 21 marzo 1975 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 264 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede, quale caso di connessione, la continuazione contemplata dall'art. 81 codice penale, così come modificato dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974 n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220;
che, nell'ordinanza, quanto alla non manifesta infondatezza, si assume che la cennata mancata previsione si risolve in una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto viene a porre ingiustificatamente in situazione privilegiata l'imputato di più reati comuni unificabili dalla continuazione, rispetto all'imputato di reati comuni e militari, anch'essi in tal senso unificabili, in quanto quest'ultimo, a differenza dell'altro, sarà sottoposto separatamente alla giurisdizione ordinaria per i reati comuni e a quella militare per i reati militari.
Considerato che il giudice a quo ha motivato la rilevanza della questione proposta affermando che nel caso sottoposto a suo giudizio non risulta, allo stato, che il reato di detenzione delle munizioni sia stato commesso per assicurarsi il profitto, il prezzo od il prodotto del furto militare e, quindi, che non si profila la connessione teleologica, stante la quale la cognizione di entrambi i reati apparterrebbe al giudice ordinario;
che pur non dichiarando il giudice a quo che, nella specie, tra i due reati é a ritenersi, invece, la continuazione, questo é senz'altro l'assunto in base al quale ha dedotto la questione di legittimità costituzionale;
che però, proprio il non ritenere i due reati teleologicamente connessi, induce ragionevolmente a dubitare che si possa invece asserire - sia pure implicitamente - che tra essi sussiste invece continuazione e, conseguentemente, che la risoluzione della proposta questione sia rilevante per la definizione del giudizio principale;
che, pertanto, é opportuno rinviare gli atti al giudice a quo per una puntualizzazione della rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1976.