Sentenza n. 169 del 1976
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SENTENZA N. 169

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5 (istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente), promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, notificati il 15 marzo 1975, depositati in cancelleria il 25 successivo ed iscritti ai nn. 5 e 6 del registro ricorsi 1975.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per le Provincie di Trento e di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con atto notificato il 15 marzo 1975, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ricorre contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, per violazione degli artt. 8, nn. 3 e 6, e 16 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige.

Rileva che con le norme in parola era stato istituito il Ministero per i beni culturali e l'ambiente, cui é demandato il compito di provvedere "alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese" nonché quello di promuovere la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e all'estero.

Dopo aver ancora ricordato che al nuovo Ministero sono state devolute tra le altre le attribuzioni già spettanti al Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, la Provincia lamenta che il quarto comma del predetto art. 2 ha, inoltre, attribuito al nuovo Ministero il compito di promuovere, "ferme restando le competenze regionali..., sentite le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonché per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa, per le attività produttive, con i Ministri competenti".

Ed infatti, secondo l'art. 8 dello Statuto, la Provincia autonoma di Trento dispone di competenza legislativa esclusiva in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale e di tutela del paesaggio, attribuzioni che ai sensi del successivo art. 16 vengono altresì riservate esclusivamente alla provincia nel campo amministrativo. Inoltre col d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690, in attuazione della disciplina statutaria, é stato disposto espressamente che "le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle provincie di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui allo art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670".

Ora, l'art. 2 impugnato avrebbe violato la piena potestà legislativa e amministrativa della Provincia nelle materie di cui trattasi, perché tale competenza ha carattere esclusivo e non tollererebbe alcuna interferenza da parte degli organi dello Stato, nemmeno sotto la forma della promozione. Inoltre lo stesso art. 2, facendo salve solo le competenze delle Regioni, genera il dubbio della pretermissione delle competenze provinciali, derivante peraltro forse soltanto dalla cattiva formulazione della norma. In caso si dovesse ritenere diversamente, ancora più grave sarebbe la violazione delle norme statutarie da parte delle disposizioni denunciate.

2. - Identico ricorso é stato promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con atto notificato il 15 marzo 1975.

In entrambi i giudizi si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere la reiezione dei ricorsi delle Provincie.

L'Avvocatura osserva in primo luogo che si potrebbe dubitare della coincidenza tra le materie attribuite al Ministero di nuova istituzione e quella di competenza esclusiva delle Provincie ricorrenti, trattandosi in un caso di protezione dell'ambiente e nell'altro di tutela del paesaggio, fermo restando in ogni caso che per quanto riguarda la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione l'art. 109, primo comma, dello Statuto conserva alla Competenza dello Stato "i beni di interesse nazionale" di cui all'art. 3, n. 3, dello Statuto stesso.

Ma in ogni caso pare assorbente la circostanza che il legislatore nazionale non ha inteso in alcun modo scalfire le attribuzioni delle provincie, tenendo ferme le competenze sia regionali che provinciali.

Su quest'ultimo punto nessun dubbio avrebbe ragione di esistere, perché, a parte la formulazione letterale dell'art. 2, l'art. 22 della legge 1 marzo 1975, n. 44, cui il primo si riallaccia, dispone testualmente: "Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, nonché le attribuzioni delle provincie autonome di Trento e Bolzano".

Anche, quindi, a dubitare della perfetta aderenza all'Ordinamento delle rivendicazioni della Provincia ricorrente nelle materie in questione - in quanto il d.P.R. n. 690 del 1973, citato nel ricorso fa espressamente salve le competenze dello Stato per i beni del patrimonio storico-artistico di interesse nazionale e che una funzione promozionale dello Stato, anche nei confronti di una competenza autonoma di grado "primario", non potrebbe aprioristicamente essere esclusa - apparirebbe ben chiaro come le doglianze mosse contro la norma impugnata non hanno ragione di essere una volta che gli interventi statali previsti da tale norma, integrata o meglio interpretata dall'art. 22 citato più sopra, avverranno nel più assoluto e rigido rispetto sia delle competenze regionali, sia delle competenze provinciali.

Considerato in diritto

1. - I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un 'unica sentenza, stante che propongono, con formulazione letterale identica, identiche questioni di legittimità costituzionale.

2. - Entrambi i ricorsi prospettano, in forma parzialmente ipotetica, il dubbio che l'art. 2, quarto comma del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nelle legge 29 gennaio 1975, n. 5, violi gli artt. 8, nn. 3 e 6, e 16 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in quanto attribuisce al Ministero per i beni culturali e l'ambiente la facoltà di promuovere "ferme restando le competenze regionali" e " sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione, nonché per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali". Tale disposizione lederebbe la piena potestà legislativa e amministrativa della provincia nelle materie predette, dato che in ordine a queste la competenza delle due provincie avrebbe carattere esclusivo e non toccherebbe alcuna interferenza degli organi dello Stato, nemmeno sotto la forma della promozione. Aggiungono ancora che lo stesso art. 2, facendo espressamente salve le competenze delle Regioni, abbia volutamente pretermesso quelle delle provincie con ulteriore violazione delle norme statutarie.

3. - Il dubbio così prospettato non ha alcuna ragione di sussistere e pertanto entrambi i ricorsi si appalesano non fondati.

Va anzitutto osservato che con la legge n. 5 del 1975 il legislatore non ha inteso assegnare al nuovo Ministero nella materia contestata con riguardo alle zone archeologiche e naturali, attribuzioni invasive o anche solo limitative delle competenze costituzionalmente garantite delle ricorrenti provincie. Ciò risulta dalla salvezza espressamente dichiarata nella norma impugnata delle competenze regionali nelle quali necessariamente si comprendono anche quelle provinciali, tanto é vero che la legge fa espressamente obbligo al Ministero, per promuovere iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione e per la protezione dell'ambiente con riguardo alle zone archeologiche e naturali, di sentire previamente non solo le regioni, ma anche le provincie autonome di Trento e Bolzano. Ciò é inoltre inequivocabilmente confermato dalla precisa dizione della disposizione finale al titolo III della legge 1 marzo 1975, n. 44 (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 13 marzo 1975, cioé anteriormente alla notifica dei due ricorsi in epigrafe. Tale disposizione recita infatti: "Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, nonché le attribuzioni delle provincie autonome di Trento e Bolzano". La stessa sua collocazione nel testo della legge in apposito titolo (III) sotto la denominazione "disposizione finale" senza numerazione progressiva rispetto agli articoli che compongono la legge medesima sottolinea il carattere generale della disposizione e la volontà del legislatore che sia applicabile a tutte le norme concernenti l'attività del nuovo Ministero nel campo specificatamente indicato, nel senso che non invada quello riservato alle regioni e alle due provincie autonome.

Risulta pertanto evidente che la norma impugnata espressamente condiziona le previste attività statuali al rispetto delle competenze regionali e di quelle delle provincie di Trento e Bolzano.

É del resto sempre salva, in caso di violazione della disposizione, la facoltà delle due provincie di sollevare conflitti di attribuzione innanzi alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente), per violazione degli artt. 8, nn. 3 e 6, e 16 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sollevata dalle Provincie di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976. .

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1976