SENTENZA N. 159
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1974 dal tribunale di Civitavecchia sull'incidente di esecuzione proposto nei confronti di Agozzino Roberto, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto in fatto
A seguito di incidente d'esecuzione, promosso dal P.M. per la revoca nei confronti di tal Roberto Agozzino dei benefici di legge concessi con precedenti sentenze di condanna, il tribunale di Civitavecchia, con ordinanza 11 dicembre 1974, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, per la parte in cui escluderebbe che il difensore dell'imputato detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione, possa essere posto in condizione di intervenire, previo avviso, dinanzi al giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione.
La preclusione, che discenderebbe dalla norma impugnata, urterebbe, ad avviso del tribunale, contro il diritto dell'imputato alla difesa in ogni stato e grado del giudizio.
Non solo, ma la posizione difensiva del detenuto, nel caso cui trattasi, risulterebbe ancora più menomata qualora venga posta a raffronto con quella del detenuto nel luogo del giudice dell'incidente, potendo quest'ultimo non solo comparire personalmente, ma anche essere udito e alla presenza del difensore.
Non vi é stata costituzione di parte e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza in epigrafe contesta, in riferimento allo art. 24, secondo comma, della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, c.p.p.: si assume che detto articolo violerebbe il diritto della difesa nel non prevedere la possibilità, per il difensore dell'istante detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione, di essere posto in condizione di intervenire dinanzi al giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione dell'istante stesso.
La questione non é fondata.
2. - Con sentenza n. 5 del 1970 questa Corte ha ritenuto, in linea di principio, che le modalità di esercizio del diritto di difesa previste dall'art. 630 c.p.p. sono tali da salvaguardare senz'altro il diritto stesso avuto riguardo alle speciali caratteristiche della struttura del procedimento incidentale e che le possibilità di difesa non subiscono particolari variazioni neppure quando l'audizione del condannato non viene effettuata dallo stesso giudice che presiede, poi, alla decisione dell'incidente.
Ha altresì precisato che nel procedimento esecutivo, ristretto, in sostanza, a questioni ordinariamente di mero diritto, la comparizione di persona del condannato - per altro facoltativa - é consentita per un fine diverso da quello per il quale l'imputato é convocato avanti al giudice dell'istruzione o del giudizio, per cui devesi considerare soltanto come mezzo di difesa congiunto ad altri mezzi verbali e scritti a lui spettanti e ciò vale anche quando la comparizione avviene per il tramite di altro giudice.
La Corte ha, infine, rilevato che anche in quest'ultimo caso il condannato, oltre ad essere pur sempre sentito, può giovarsi delle altre possibilità offertegli dalla legge circa la comparizione a mezzo del difensore e la presentazione di memorie, sottoscritte da lui o dal suo difensore.
Sulla base, pertanto, delle caratteristiche proprie del procedimento incidentale nulla rileva, ai fini della completezza del diritto di difesa, il fatto che l'art. 630, secondo comma, non preveda specificatamente l'assistenza del difensore all'audizione del condannato da parte del giudice ad essa delegato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal tribunale di Civitavecchia con ordinanza dell'11 dicembre 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1976.