Sentenza n. 158 del 1976
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SENTENZA N. 158

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Ministro per la marina mercantile, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 febbraio 1974, depositato in cancelleria il 9 marzo successivo ed iscritto al n, 3 del registro 1974, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione Puglia 17 marzo 1973, n. 409, con il quale é stato approvato il "Piano regolatore particolareggiato per il risanamento ed il restauro conservativo della città vecchia di Taranto".

         Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Ministro per la marina mercantile.

Ritenuto in fatto

Con atto notificato il 18 febbraio 1974 e depositato il successivo 9 marzo, il Ministro per la marina mercantile protempore, all'uopo delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri e rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro il Presidente della Giunta della Regione Puglia, in relazione al decreto di detto Presidente 17 marzo 1973, n. 409, con il quale é stato approvato il "Piano regolatore particolareggiato per il risanamento ed il restauro conservativo della città vecchia di Taranto".

Premesso: che il decreto impugnato é stato, bensì, notificato a cura del Comune di Taranto al "Demanio dello Stato Marina - c/o Capitaneria di Porto" il 12 luglio 1973, ma senza gli atti e grafici che ne fanno parte integrante, così come senza atti e grafici é stato pubblicato nel "Bollettino ufficiale della Regione Puglia" e che, quindi, da tali notificazioni non poteva risultare se ed in quale misura il Piano approvato poteva incidere su beni facenti parte del Demanio dello Stato o del patrimonio indisponibile di proprietà dello Stato;

che, per quanto più specificamente riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica legittimata a proporre ricorso per regolamento di competenza, soltanto a seguito della nota 17 dicembre 1973, essa ha avuto conoscenza che quel Piano e, quindi, il decreto che lo aveva approvato, venivano ad incidere su beni della natura suddetta, mutandone radicalmente la destinazione;

tanto premesso, al fine evidente di dimostrarne la tempestività, a sostegno del ricorso si deduce sostanzialmente quanto segue:

Esorbita dalla competenza regionale, anche nel campo urbanistico, il prendere in considerazione per cambiarne la destinazione, beni appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.

In particolare, il mutamento di destinazione dei beni suddetti, ai sensi dell'art. 828 c.c. può essere disposto soltanto dall'autorità amministrativa statale, nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano ossia dalla legge e dal regolamento della contabilità dello Stato, com'è stato anche dichiarato con la sentenza di questa Corte 18 maggio 1959, n. 31.

Né possono invocarsi, in contrario, il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, o la legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto:

a) é vero che spetta agli organi regionali l'approvazione dei Piani particolareggiati ai sensi dell'art. 1, comma primo e comma secondo, lett. g, del d.P.R. n. 8 del 1972, ma nessuna norma costituzionale od ordinaria attribuisce alle Regioni a statuto ordinario la potestà di incidere sul regime dei beni pubblici statali ed anzi l'art. 8, comma primo, del citato d.P.R. n. 8 del 1972, testualmente dispone che "resta ferma la competenza degli organi statali in ordine... 1) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato";

b) tra i beni demaniali o patrimoniali dello Stato trasferiti alle Regioni a statuto ordinario con l'art. 11 della legge n. 281 del 1970 non rientrano quelli del Demanio marittimo o quelli indisponibili.

Dopo gli adempimenti di legge, si sono costituiti in giudizio il Ministro ricorrente ed il Presidente della Giunta regionale della Puglia, il cui patrocinio, in data 13 dicembre 1974, ha depositato, tardivamente, una memoria che per tale ragione non può essere presa in esame dalla Corte.

Peraltro, le deduzioni contenute in detta memoria agevolmente si desumono dalla memoria che, a sua confutazione, ha depositato l'Avvocatura generale dello Stato, in data 22 aprile 1976.

Con tale memoria, infatti, l'Avvocatura dello Stato ha, in sostanza, dedotto quanto segue:

a) in primo luogo (confutando così espressamente analoga eccezione sollevata dal patrocinio della Regione) ha ribadito la tesi, già svolta nel ricorso, secondo la quale il termine per proporre conflitti di attribuzione decorre dal giorno nel quale gli organi all'uopo legittimati (Presidente del Consiglio dei ministri per lo Stato, Presidente della Giunta per le Regioni) abbiano avuto piena conoscenza diretta dell'atto o provvedimento che si assume lesivo delle rispettive competenze, citando a conforto di tale tesi alcune sentenze di questa Corte;

b) confutando, poi, le deduzioni di merito contenute nella citata, tardiva memoria del patrocinio della Regione, l'Avvocatura dello Stato ha opposto che oggetto del ricorso é l'intangibilità da parte delle Regioni, quale che sia la potestà di cui intendano fare o abbiano fatto uso, dei beni appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e che i piani particolareggiati, ben lungi dall'essere meramente programmatici, sono immediatamente esecutivi e, come tali, suscettibili di immediata esecuzione, con la conseguente violazione dei diritti dei titolari dei beni che ne sono colpiti.

Nell'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito nel chiedere che il ricorso venga dichiarato tempestivo e fondato.

Considerato in diritto

É pregiudiziale l'accertamento della tempestività del ricorso.

Come questa Corte con la recentissima sentenza n. 132 ha affermato, dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dall'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si evince che i ricorsi regionali avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato debbono essere notificati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

Trattandosi, poi, di atti, per definizione generali e che sono anche tali nella maggior parte dei casi, legge costituzionale e legge ordinaria (vincolata quest'ultima a quanto disposto dalla prima) si sono così conformate al criterio adottato in materia di giustizia amministrativa per i ricorsi contro atti non aventi destinatari determinati e, quindi, non suscettibili di notificazione o comunicazione (art, 2 del regolamento di procedura dinanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 642, applicabile oggi, in forza del richiamo contenuto nell'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sui giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali).

Analogo criterio é accolto, poi, dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953, anche per i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni, disponendosi che debbono essere proposti entro sessanta giorni dalla pubblicazione o notificazione ovvero dalla piena conoscenza dell'atto altrimenti avuta, che, evidentemente viene in considerazione soltanto in via sussidiaria, quando manchino pubblicazione o notificazione.

L'atto contro il quale é stato proposto il ricorso in esame é un provvedimento regionale avente carattere prevalentemente generale, ma avente, nel contempo, anche un destinatario determinato, ossia il Demanio marittimo dello Stato e, quindi, soggetto sia a pubblicazione, sia a notificazione.

Infatti é stato pubblicato sul "Bollettino Ufficiale della Regione Puglia" del 31 marzo 1973 e notificato a cura del Comune di Taranto (al quale il piano regolatore particolareggiato per il risanamento della Città Vecchia impugnato si riferisce) al "Demanio dello Stato-Marina, Comando Capitaneria di Porto", in data 12 luglio 1973, evidentemente nella qualità di rappresentante in sede del Ministero della marina mercantile, destinatario determinato.

Infatti, secondo la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, i piani regolatori particolareggiati oltre che pubblicati debbono essere notificati ai proprietari dei beni che vi risultino interessati. E che il Ministero della marina mercantile nella specie fosse il diretto interessato risulta in modo evidente anche dal fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri lo ha delegato a proporre in sua vece il ricorso in esame.

In conformità con i principi sopra richiamati, pertanto, deve ritenersi che il termine per la proposizione del ricorso decorreva dalla data di notificazione, ossia dal 12 luglio 1973.

Né possono opporsi, in contrario, le sentenze di questa Corte n. 104 del 1972 e n. 87 del 1973, in quanto con quelle sentenze, in difetto di obbligo di pubblicazione o di notificazione degli atti impugnati, per accertare la tempestività dei relativi ricorsi, si doveva ricorrere al criterio sussidiario della piena conoscenza altrimenti avuta dell'atto da impugnare.

Ne consegue che essendo stato notificato alla Regione Puglia soltanto il 18 febbraio 1974 e cioé quando era decorso di gran lunga il termine di sessanta giorni dal 12 luglio 1973, il ricorso in esame dev'essere dichiarato inammissibile per tardività.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato contro la Regione Puglia, in relazione al decreto del Presidente della Regione Puglia 17 marzo 1973, n. 409, col quale é stato approvato il piano regolatore particolareggiato per la Città Vecchia di Taranto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1976.