Ordinanza n. 137 del 1976
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ORDINANZA N. 137

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1974 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari - sul ricorso di Tronci Efisio, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che la Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale (pensioni militari) - con ordinanza 12 novembre 1974 - 13 marzo 1975, su conforme richiesta del Procuratore generale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dell'art. 54, comma terzo, del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, che dispone la non computabilità dei servizi prestiti prima della diserzione, agli effetti della pensione;

che, nell'ordinanza, quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva che detto art. 54, comma terzo, escludendo dal computo della pensione il servizio prestato anteriormente alla diserzione ha manifesto carattere sanzionatorio, nei confronti di un comportamento illecito, già perseguito penalmente nella competente sede, trasferendone le conseguenze anche nel campo pensionistico, in violazione del principio sancito dall'art. 36 della Costituzione, secondo il quale deve essere assicurato a tutti i lavoratori il corrispettivo del rapporto, anche nella forma di retribuzione differita a fini previdenziali.

Considerato che il giudice a quo ha motivato la rilevanza della questione sollevata in considerazione del fatto che la legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico), ha bensì abrogato l'impugnato art. 54 del t.u. n. 70 del 1895 ma soltanto con decorrenza dal 1 gennaio 1966;

che é sfuggita alla Corte dei conti la circostanza che alla data dell'ordinanza di rimessione era già entrato in vigore il nuovo testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), il quale, dopo aver ribadita (all'art. 254) l'abrogazione della norma impugnata, con l'art. 256 ha riconosciuto l'efficacia retroattiva fino al 1958 di detta abrogazione;

che, pertanto, é opportuno rinviare gli atti al giudice a quo, perché riesamini la rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1976.