SENTENZA N. 133
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1973 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Marilungo Mariano e Camperi Zanotti Virginia ed altri, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Manano Marilungo nei confronti di Virginia Camperi Zanotti e Paola Giuliani Zanotti, per ottenere la restituzione di una cauzione infruttifera a garanzia di un rapporto di locazione stipulato il 2 novembre 1968, il pretore di Bologna, con ordinanza del 26 settembre 1973, partendo dalla premessa che in base all'art. 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833, il deposito cauzionale sarebbe obbligatorio (come del resto già sarebbe precedentemente stato in base a un uso normativo), sollevava questione di legittimità costituzionale della disposizione predetta, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Secondo il pretore infatti la cauzione obbligatoria non avrebbe alcuna giustificazione sul piano giuridico e morale, essendo già il locatore garantito dal privilegio sui mobili del conduttore. Essa inoltre violerebbe a favore del soggetto economicamente più forte il principio della par condicio contrahentium.
2. - L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. É intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Secondo l'Avvocatura, la questione é assolutamente irrilevante, trattandosi non di decidere sull'obbligatorietà o meno di un versamento, ma sulla restituzione di una cauzione volontariamente versata, precedentemente all'emanazione della legge impugnata (1968).
Nel merito la questione sarebbe manifestamente infondata in quanto la norma non si propone di imporre l'obbligo della cauzione ma stabilisce, a favore del conduttore, il limite del deposito.
Considerato in diritto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dal locatore di un appartamento nei confronti delle locatrici per ottenere la restituzione dell'integrale ammontare della cauzione infruttifera dallo stesso versata a garanzia del rapporto di locazione e rimborsata solo in parte per avere le convenute imputato la parte residua alle spese per lavori di ripristino, il giudice a quo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833, richiamato nell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Interpretando la norma impugnata nel senso che essa disporrebbe l'obbligatorietà inderogabile del deposito cauzionale in tutti i rapporti di locazione, il medesimo giudice rileva che la postulazione di una cauzione obbligatoria per il conduttore violerebbe il principio di uguaglianza gratificando con una prestazione che, egli afferma "non ha giustificazione alcuna sul piano giuridico e morale" il locatore già garantito dal privilegio sui mobili del conduttore, nonché violerebbe il principio del dovere di solidarietà politica, economica e sociale e quello della parità di condizioni personali e sociali.
2. - L'ordinanza di rinvio non motiva in alcun modo la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sul giudizio di merito in corso. Ed invero, secondo quanto sostiene l'Avvocatura dello Stato, avendo questo come oggetto la restituzione di una somma versata a titolo di cauzione, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma denunziata, non influirebbe sulla causa di merito in quanto la domanda dell'attore si basa sulla circostanza di fatto che la cauzione fu versata. Ciò tanto più in quanto la cauzione risulta corrisposta nel 1968 anteriormente all'entrata in vigore della norma denunziata.
3. - La questione é inammissibile per difetto di rilevanza. Infatti l'eventuale dichiarazione di illegittimità di un obbligo non significherebbe rendere illegittimo un comportamento conforme a tale obbligo, ma semplicemente renderlo facoltativo, e pertanto la domanda di restituzione sarebbe in ogni caso fondata sull'avvenuta scadenza del contratto e quindi sulla cessata funzione della garanzia, indipendentemente dalla applicabilità alla specie e dalla illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1976.