Ordinanza n. 114 del 1976
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ORDINANZA N. 114

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, della legge 3 aprile 1958, n. 460 (stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1974 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili sul ricorso di Giannelli Pietro contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1976 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Rilevato che, con ordinanza 15 maggio 1974, la Corte dei conti (sezione III giurisdizionale per le pensioni civili), nel giudizio innanzi ad essa promosso con ricorso di Giannelli Pietro, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, della legge 3 aprile 1958, n. 460;

che il giudice a quo, a sostegno della non manifesta infondatezza della sollevata questione, osserva che gli ufficiali di pubblica sicurezza possono valersi, al pari degli ufficiali delle altre forze armate, dell'art. 12 del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626, per cui conseguono la pensione con l'anzianità minima di 5 anni di servizio utile, se dispensati dal servizio di autorità o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale, mentre la norma impugnata limita il beneficio della minore anzianità di anni 15 ai soli sottufficiali di pubblica sicurezza dispensati dal servizio per inidoneità alle funzioni del proprio grado o per scarso rendimento, ed esclude da tale previsione i sottufficiali (come, nella specie, il ricorrente) rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale, creando così una disparità di trattamento che non può dirsi giustificata dalla differenza del grado.

Considerata che in data 1 giugno 1974, successiva a quella dell'ordinanza di rimessione, é entrato in vigore il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 9 maggio 1974;

che ai sensi dell'art. 52, terzo comma, del citato testo unico "l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado, hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo";

che per effetto dell'art. 254 dello stesso testo unico, sono abrogate "tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973", e che, ai sensi del successivo art. 256, le disposizioni del testo unico si applicano ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data della sua entrata in vigore;

che, alla stregua delle sopravvenute norme, si rende necessaria una nuova valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Luigi BROSIO - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1976.