SENTENZA N. 93
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2054, primo e secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1974 dal pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Stoffa Cesare e Fracchiolla Nicola, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il Giudice relatore Michele Rossano.
Ritenuto in fatto
Il pretore di Monza - nel corso del procedimento civile promosso, con citazione 17 settembre 1971, da Cesare Stoffa nei confronti di Nicola Fracchiolla al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal pullman targato MI 556432 - ha sollevato, di ufficio, con ordinanza 19 gennaio 1974, "la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 2054, commi primo e secondo, cod. civ., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludono dalla presunzione di uguale concorso nella produzione del danno, assoggettandolo alla presunzione di responsabilità a carico del solo conducente del veicolo rimasto indenne, il caso in cui, pur non essendovi stato scontro tra i veicoli, venga provata l'esistenza di una relazione di causa ad effetto tra la condotta di quest'ultimo ed il danno sopportato dal veicolo dell'altro conducente"
L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 15 maggio 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Monza ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza la sentenza di questa Corte 14-29 dicembre 1972, n. 205, avrebbe modificato il secondo comma dell'art. 2054, avendone dichiarata l'illegittimità "limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni"; e tale modifica, é affermato, induce a proporre la questione di costituzionalità delle norme indicate "nella parte in cui escludono dalla presunzione di uguale concorso nella produzione del danno, assoggettandolo alla presunzione di responsabilità a carico del solo conducente del veicolo rimasto indenne, il caso in cui pur non essendovi stato scontro tra i veicoli, é provata l'esistenza di una relazione di causa ad effetto tra la condotta di quest'ultimo ed il danno sopportato dal veicolo dell'altro conducente".
La presunzione di colpa del secondo comma dell'art. 2054 nei soli casi di scontro sarebbe irrazionale e violerebbe l'art. 3 della Costituzione, perché riserverebbe un trattamento diverso "a situazioni di fatto che possono non essere diverse"; conseguentemente sarebbe illegittimo il primo comma dell'articolo 2054, il quale, secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, prevederebbe - per i casi ai quali non é applicabile il secondo comma - una presunzione di responsabilità contro la quale é ammessa una prova più rigorosa.
2. - La questione non é fondata.
Questa Corte, con la sentenza 14-29 dicembre 1972, non ha modificato il principio stabilito dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., ma, fra le due interpretazioni alle quali aveva dato luogo il contenuto di tale disposizione, ha accolto quella conforme all'art. 3 della Costituzione, nel rispetto della volontà razionalmente desumibile dalla disposizione stessa, ed ha in tale limite contenuto la pronunzia di illegittimità. Ha precisato che "nel vigente regime dello scontro con danni unilaterali la responsabilità presunta del solo conducente del veicolo non danneggiato viene fatta discendere da un elemento accidentale e casuale, da una circostanza, cioé, che é razionalmente inidonea a far presumere, in mancanza di prova contraria, che nel determinare la collisione non abbia concorso anche la colpa del conducente del veicolo danneggiato". Ha, dunque, considerato lo scontro il tipico evento di danno che per il secondo comma dell'art. 2054 costituisce la premessa di fatto, da provare, ai fini della presunzione. E, ritenuto irrazionale escludere dalla presunzione di illiceità la condotta del solo conducente del veicolo che non abbia subito danno nello scontro, ha con ciò stesso escluso che altri eventi di danno, fuori dello scontro, possano ricondursi alla presunzione legale di illiceità dei conducenti prevista dall'art. 2054, secondo comma, codice civile.
3. - Posto che le presunzioni legali sono stabilite, secondo l'art. 2728 cod. civ., sulla base di una situazione che, per il suo frequente verificarsi, é considerata premessa tipica legale di conseguenze presunte fino a prova contraria, non é irrazionale l'art. 2054, secondo comma, che, per il frequente verificarsi, nella dinamica degli scontri tra veicoli, di illecita condotta dei conducenti, ha considerato lo scontro fatto tipico che giustifica la presunzione di uguale responsabilità per colpa dei conducenti. I casi prospettati dal pretore, che escluderebbero la responsabilità di uno dei conducenti, in quanto fuori della dinamica dello scontro, evento verificatore della presunzione tipica, attengono a fattispecie diverse, che - a sensi del secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. - debbono essere oggetto ciascuna di prova e valutazione del giudice competente, come soltanto il giudice competente può accertare e valutare la prova che, in singoli casi, escluda la responsabilità di alcuno dei conducenti, a termine del primo comma dell'art. 2054 citato.
Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 3, essendo le situazioni che si verificano negli scontri tra autoveicoli a termini dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ., diverse da quelle che si verificano fuori dello scontro; né tale differenziazione é irrazionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, commi primo e secondo, cod. civ. sollevata dal pretore di Monza, con ordinanza 19 gennaio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1976.