ORDINANZA N. 90
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Calò Francesca ed altra e Tuccari Maria ed altri, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 17 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Francesca e Marcella Calò, diretto al riconoscimento del loro diritto "quantomeno" all'assegno vitalizio, previsto dall'art. 580 del codice civile, a carico dell'eredità di Francesco Sellito, di cui esse si dicevano figlie naturali non riconosciute, salvi tutti i diritti inerenti alla detta successione anche in dipendenza della illegittimità della limitazione disposta dalla norma su richiamata, il tribunale di Lecce, con ordinanza del 18 febbraio 1975, ha appunto sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile in quanto, non attribuendo ai figli naturali non riconosciuti e non riconoscibili la qualità di eredi, bensì solo quella di legatari ex lege, contrasterebbe con gli artt. 30, comma terzo, e 3 della Costituzione.
Considerato che la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, oltre a sostituire l'art. 580 del codice civile limitandone l'applicazione al caso in cui non possa proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità (art. 188), ha esteso l'ambito di tale azione, modificando, agli artt. 102, 103 e 113, le disposizioni degli artt. 250, 251 e 269 del codice civile, ed ha soppresso ogni limitazione di prova; ha infine prescritto che le nuove disposizioni relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore;
che, pertanto, occorre rimettere gli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione sollevata, con riguardo alle predette nuove disposizioni ed alla disciplina relativa agli effetti del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità rispetto alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge (artt. 230, ultimo comma, legge 1975, n. 151, e 277, primo comma, del codice civile).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Lecce per nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1976.