Sentenza n. 83 del 1976
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 83

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 468, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1975 dalla Corte d'appello dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Nardinocchi Delia e Nella contro Trasacco Giovanna e Malagrida Elena, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Nardinocchi Delia e Nella, di Malagrida Elena e di Trasacco Giovanna, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Adriano De Cupis, per Nardinocchi Delia e Nella, gli avvocati Aldo Sandulli e Vittorio Campobassi, per Malagrida Elena, gli avvocati Luigi Cariota Ferrara e Bruno Sulli, per Trasacco Giovanna, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio, in grado d'appello, promosso, in ordine ai diritti successori relativi all'eredità di Pietro Malagrida, da Elena Malagrida (cugina del de cuius) che aveva agito quale erede legittima, nei confronti di Giovanna Trasacco, in proprio e quale esercente la patria potestà sulle figlie minori Elvira e Maria, che si trovava nel possesso dell'eredità ed aveva assunto di averne la proprietà perché avente causa di Francesco Malagrida, fratello dell'attrice, a cui il defunto, dopo averlo nominato con testamento unico erede, aveva trasferito tutto il suo patrimonio e che era a lui premorto; giudizio, in cui erano intervenute Delia e Nella Nardinocchi, figlie di una sorella (premorta) dell'attrice, pretendendo di partecipare all'attribuzione e alla divisione della eredità; la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza del 17 marzo 1975 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 468, comma primo, del codice civile nella parte in cui "limita, in relazione ai parenti collaterali, la successione per rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e delle sorelle, con esclusione dei discendenti degli altri collaterali di grado terzo e successivi".

Circa la rilevanza della questione ha osservato che, qualora dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima la norma limitativa del diritto di rappresentazione nei confronti dei discendenti dei collaterali di grado terzo e successivi, le intervenienti (ed appellanti) potrebbero succedere a Pietro Malagrida, per rappresentazione della madre premorta, unitamente ad Elena Malagrida, anch'essa cugina del defunto e di eguale grado della loro genitrice.

La norma denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per i seguenti motivi:

L'art. 468, comma primo, del codice civile, nell'ammettere alla successione per rappresentazione anche i collaterali, non assicura uguale trattamento a tutti gli appartenenti a tale categoria, e ciò perché esclude dalla successione per rappresentazione i collaterali diversi dai figli (recte: discendenti) dei fratelli e sorelle del de cuius, che, pur essendo parenti di questo entro il sesto grado, siano discendenti di un parente premorto ancorché avente lo stesso grado di parentela del soggetto vivente che per questo solo li esclude dalla successione. Il fatto della premorienza, considerato nel sistema successorio, non sarebbe tale da determinare una situazione di diseguaglianza tra gli appartenenti ad una stessa categoria di successibili e quindi da giustificare un trattamento differenziato.

Posto che la successione per rappresentazione é successione in luogo e nel grado di colui che sarebbe stato chiamato se avesse voluto o potuto accettare l'eredità, con l'esclusione della successione per rappresentazione dei discendenti di collaterali di quarto grado, non tanto si vieta ad essi di succedere in virtù del principio che il parente prossimo esclude il remoto, quanto, invece, si nega ad essi di prendere il posto del loro genitore e quindi di mantenere la condizione di parità rispetto ad un parente collaterale dello stesso grado del rappresentato, come é ammesso dalla legge fra altri collaterali.

D'altra parte non sarebbe sufficiente giustificazione alla disciplina attuale la considerazione che la successione per rappresentazione si fonda sul vincolo di sangue. Potrebbe, infatti, verificarsi il caso che l'eredità sia devoluta ad un parente (discendente ex fratre) di sesto o anche di settimo grado ed il figlio di un cugino premorto (parente di quinto grado) non possa, secondo la legge vigente, succedere per rappresentazione.

A conclusione, il giudice a quo osserva che l'art. 468, comma primo citato, "limitando la successione per rappresentazione con riguardo ad una sola categoria di collaterali, determina un'anomala situazione allorché un parente prossimo escluda dalla successione i figli di altro parente a lui di pari grado, che non voglia o non possa accettare l'eredità".

2. - Davanti a questa Corte si sono costituiti:

a) Delia e Nella Nardinocchi, che a mezzo degli avvocati Edo Lavore, prof. Adriano de Cupis e prof. Giuseppe Guarino, hanno chiesto che sia dichiarata fondata la questione come sopra sollevata;

b) Elena Malagrida, che a mezzo degli avvocati Vittorio Campobassi e prof. Aldo Sandulli, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità della questione o quanto meno per la restituzione degli atti al giudice a quo perché motivi sulla rilevanza; e, subordinatamente, ha chiesto che della questione sia dichiarata la manifesta infondatezza;

c) Giovanna Trasacco, nei nomi, che a mezzo degli avvocati Bruno Sulli e prof. Luigi Cariota Ferrara, ha concluso nel senso della non fondatezza della questione.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare inammissibile per irrilevanza o in ogni caso manifestamente infondata la ripetuta questione.

3. - In punto di rilevanza della questione, Elena Malagrida ha sostenuto che il giudice a quo aveva trascurato del tutto di considerare che Pietro Malagrida avesse disposto per testamento in favore di Francesco Malagrida, figlio di un suo cugino; ed ha osservato che qualora fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, l'eredità spetterebbe esclusivamente ad Elvira e Maria Malagrida, per rappresentazione del padre Francesco, e nell'ipotesi opposta l'eredità spetterebbe ad essa concludente ai sensi dell'art. 572 del codice civile.

Anche per l'Avvocatura generale dello Stato, per ragioni che essa considera superfluo indicare, la pronuncia di accoglimento non produrrebbe alcun effetto concreto nel processo civile a quo. D'altra parte la motivazione offerta al riguardo dalla Corte sarebbe lacunosa, perché nell'ordinanza non si esamina in concreto se la possibilità di successione delle parti reclamanti l'eredità sussista in relazione alle posizioni successorie delle altri parti.

Di contrario avviso si sono dichiarate le Nardinocchi, le quali hanno precisato che la causa promossa da Elena Malagrida davanti al tribunale di Pescara verteva sulla successione legittima a Pietro Malagrida e che in quel giudizio esse avevano fatto valere i loro diritti nell'ambito della successione legittima. Conseguentemente, la Corte dell'Aquila aveva esattamente individuato la rilevanza della questione, ed aveva al riguardo adeguatamente motivato.

4. - Per quanto concerne il merito, dalle parti costituite o intervenute sono assunte le seguenti posizioni.

a) Secondo le Nardinocchi l'art. 42, comma quarto, della Costituzione non rende costituzionalmente legittima ogni regola in materia successoria che sia posta con legge, e per le norme legislative (che rispettano la riserva) dettate in tale materia il riscontro di legittimità va fatto tenendo presente altre disposizioni costituzionali, tra cui quella dell'art. 3.

Secondo Elena Malagrida, invece, se non vengono in considerazione il coniuge e i figli legittimi del de cuius, i limiti della successione legittima e testamentaria sono rimessi dall'art. 42, comma quarto cit. - "alla scelta assolutamente libera del legislatore" al quale compete esclusivamente di definire i limiti ed i gradi della successibilità e della sostituibilità di un successibile con un altro; ed il giudice della costituzionalità delle leggi non può entrare nel merito ma può solo effettuare un controllo in ordine alla ragionevolezza dei criteri adottati. E la norma denunciata in parte qua non conterrebbe nulla di irragionevole.

b) Il riconoscimento del diritto di rappresentazione, secondo la Malagrida e la Trasacco, costituisce una deroga al principio generale secondo cui, nella successione legittima, il parente prossimo esclude il remoto: rappresenta cioè un'eccezione.

Ciò, però, secondo la Nardinocchi, non rileva: non vale invocare la tradizionale natura eccezionale del diritto di rappresentazione, perché l'eccezione, ammesso che ricorra, può sempre essere ampliata da questa Corte nell'esercizio del suo potere, la tradizione non costituisce un ostacolo insormontabile al controllo di incostituzionalità, e si deve tenere presente che attraverso la storia si é già manifestata la tendenza espansiva del detto diritto.

c) Ad avviso delle Nardinocchi Con l'art. 467 primo comma il legislatore ha voluto che avesse realizzazione un fine di giustizia e precisamente quello di fare subentrare il discendente al chiamato che non possa e non voglia accettare l'eredità o il legato.

Sennonché codesto fine, con la norma denunciata non sarebbe perseguito nel rispetto del principio di eguaglianza, perché: tra due collaterali del de cuius di quarto grado, uno dei quali sia premorto ed abbia discendenti, c'é una assurda disparità di trattamento; tale disparità ingiustificata risulta ancora meglio qualora i due collaterali ora ipotizzati siano due fratelli o sorelle; si nega ai discendenti di prendere il posto del genitore nonostante che essi siano, per esempio, nipoti del collaterale sopravvissuto (ed invece ciò non accade qualora si tratti di collaterale di secondo grado), con la conseguenza che la maggior lontananza parentale dal de cuius giova al collaterale di quarto grado superstite (e questi é trattato più favorevolmente del fratello superstite); e parenti molto lontani del de cuius purché discendenti di un fratello o di una sorella possono succedere per rappresentazione, e non hanno tale diritto, invece, i discendenti del cugino o della cugina, ancorché parenti meno lontani.

Tale tesi (secondo cui la norma denunciata conterrebbe una ingiustificata disparità di trattamento) é contrastata dalla Malagrida, dalla Trasacco e dall'Avvocatura generale dello Stato.

Secondo la Malagrida la norma denunciata é il risultato di una scelta rimessa dalla Costituzione al criterio del legislatore e non ha nulla di irragionevole. Tra "collateralità" e ius repraesentationis non esiste quell'indissolubilità necessaria che l'ordinanza ritiene di ravvisare. Il fatto che il diritto di rappresentazione sia ammesso per una sola categoria di collaterali é tutt'altro che irrazionale: ha anzi una spiegazione e una giustificazione più che valide (che non é possibile ravvisare a proposito dei discendenti degli altri collaterali).

Secondo la Trasacco la pretesa uguaglianza tra i collaterali non esiste perché si tratta di parenti di grado diverso: cugina l'una (che succede per diritto proprio), figli di cugina gli altri (che vorrebbero succedere per diritto di rappresentazione).

A causa della premorienza alcuni congiunti sono in posizione diversa rispetto agli altri perché i primi sono parenti di grado diverso rispetto ai secondi. D'altra parte non rileva che nella linea retta la rappresentazione sia ammessa a favore dei discendenti dei figli all'infinito perché in tutto il sistema successorio tutti i discendenti dei figli sono equiparati a questi e perché i figli di un collaterale non sono in linea diretta discendenti iure sanguinis. Specioso é infine l'argomento che potrebbero succedere per rappresentazione in linea retta parenti più lontani di figli di una cugina: e ciò perché la rilevanza giuridica della discendenza in linea retta sta a sé e perché al massimo può ammettersi una rappresentazione per tre generazioni di discendenti (pronipoti del de cuius) e i rappresentanti sarebbero parenti di terzo grado, e nella specie, i figli della cugina lo sono di quinto grado.

Secondo l'Avvocatura dello Stato gli estranei al nucleo familiare (coniugi e figli legittimi) sono al di fuori della tutela dell'art. 29 e quindi si trovano in posizione e situazione giuridicamente diversa da quella dei membri della società familiare.

Per tanto la disciplina dei diritti successori riservata al legislatore ordinario può essere diversa per i componenti del nucleo familiare e per gli estranei al nucleo stesso (anche se parenti del de cuius). Trattasi di situazioni obiettivamente diverse ed é ragionevole che ci siano il favore dei soli discendenti dei figli e la non estensione ai discendenti dei consanguinei estranei alla famiglia. E resta nella sfera insindacabile del legislatore il giudizio sulla parità o diversità delle situazioni.

d) Circa le conseguenze della invocata pronuncia da parte di questa Corte, vi é contrasto tra le parti.

In particolare si assume dalla Malagrida che se il diritto di rappresentazione dovesse estendersi a tutti i collaterali, sarebbe posto in discussione il limite della successibilità al sesto grado di parentela. Premorto un parente di sesto grado che non sia discendente di un fratello o di una sorella del de cuius, sarebbero chiamati a succedere i discendenti del premorto anche se parenti del de cuius in settimo, ottavo, nono grado ecc. e non avrebbe diritto lo Stato. L'accoglimento della tesi di cui all'ordinanza condurrebbe quindi ad assurdità.

Le Nardinocchi, di contro, assumono che non sarebbe pregiudicato il principio secondo cui la successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado. Infatti la rappresentazione comporta la successione di persone che subentrano nel luogo e nel grado del proprio ascendente e quindi l'estensione di essa a favore dei discendenti di un premorto cugino (o cugina) del de cuius non pregiudica la suddetta regola dato che quei discendenti succederebbero subentrando nel quarto grado che era quello del loro ascendente.

e) Le Nardinocchi, infine, in memoria sostengono la tesi del progressivo ampliamento della sfera di applicazione del diritto di rappresentazione e della forza di espansione di codesto diritto; condividono la tesi che più non ricorre il timore di polverizzazione del patrimonio su cui si era basata la resistenza alla tendenza di ampliamento; ed osservano che l'emittenda sentenza si inquadrerebbe nella precedente linea espressa da questa Corte con la sentenza n. 79 del 1969.

5. - All'udienza del 14 gennaio 1976 gli avv.ti proff. Adriano De Cupis e Giuseppe Guarino, per le Nardinocchi, l'avv. prof. Luigi Cariota Ferrara, per la Trasacco e l'avv. prof. Aldo Sandulli per la Malagrida hanno svolto le ragioni a sostegno delle rispettive (e sopra ricordate) richieste.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello dell'Aquila solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 468, comma primo, del codice civile nella parte in cui "limita, in relazione ai parenti collaterali, la successione per rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e delle sorelle, con esclusione dei discendenti degli altri collaterali di grado terzo e successivi".

E ritiene, invece, manifestamente infondata l'eccezione (proposta da una delle parti in causa) di illegittimità costituzionale della stessa norma in riferimento all'art. 29 della Costituzione.

2. - Elena Malagrida e il Presidente del Consiglio dei ministri eccepiscono l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

La difesa della Malagrida osserva che dalla risoluzione della questione non risulterebbe influenzata la decisione in ordine alle domande proposte dalle Nardinocchi, intervenienti ed appellanti, perché, se della questione dovesse essere dichiarata la fondatezza, l'eredità in contestazione spetterebbe ad Elvira e Maria Malagrida, jure repraesentationis del padre Francesco, erede testamentario, premorto al de cuius, e nel caso opposto, l'eredità spetterebbe esclusivamente ad essa concludente ex art. 572 del codice civile).

E l'Avvocatura generale dello Stato, in aggiunta a codesta osservazione, deduce che é lacunosa la motivazione, al riguardo, dell'ordinanza, perché vi é affermata apoditticamente la rilevanza in relazione alla possibilità di successione delle parti private reclamanti l'eredità e non é esaminato in concreto se tale possibilità effettivamente sussista in relazione alle posizioni successorie delle altre parti.

In contrario va, però, ricordato che il giudice a quo, in punto di rilevanza, non si é limitato ad una generica dichiarazione della sua esistenza ed anche se non ha proceduto ad una analitica valutazione delle ragioni e delle richieste delle parti in causa, ha affermato che "se sarà ritenuta la illegittimità costituzionale della su indicata disposizione di legge, limitativa del diritto di rappresentazione nei confronti dei discendenti dei collaterali di grado terzo e successivi, le appellanti potrebbero succedere a Pietro Malagrida, per rappresentazione della madre premorta, unitamente a Malagrida Elena, anch'essa cugina del defunto, e di eguale grado della loro genitrice".

Il detto giudice, in sostanza, a proposito delle tesi sostenute dalle (intervenienti e) appellanti sorelle Nardinocchi e dalle appellate Elena Malagrida e Giovanna Trasacco, in rappresentanza delle dette figlie Elvira e Maria Malagrida, ha isolato quella delle appellanti ed in relazione ad essa ha messo in evidenza il carattere pregiudiziale della decisione della sollevata questione.

E per ciò, la questione, così come proposta, non può non dirsi rilevante.

3. - Secondo il giudice a quo la questione in oggetto sarebbe non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché, nell'ammettere alla successione per rappresentazione anche i collaterali, l'art. 468, comma primo, del codice civile non avrebbe assicurato un eguale trattamento a tutti gli appartenenti a tale categoria. Pur estendendo il codice civile la successione legittima in favore dei parenti fino al sesto grado, esso, infatti, disciplina la successione per rappresentazione solo nei confronti di una parte dei collaterali (figli dei fratelli e delle sorelle del de cuius) e non anche a favore degli altri. E può aversi, per tanto, in mancanza di discendenti di fratelli e sorelle del de cuius, che l'eredità sia devoluta ad un parente prossimo nei limiti del sesto grado e vengano esclusi i discendenti di altro parente premorto, anche se di grado eguale al parente vivente.

La dedotta disparità di trattamento con riguardo ai collaterali di grado terzo e successivi, d'altra parte, non troverebbe una ragionevole giustificazione nel solo fatto della premorienza, giacché la successione per rappresentazione é "successione in luogo e nel grado di colui che sarebbe stato chiamato, se questi avesse potuto o voluto accettare l'eredità" e con l'esclusione dalla successione per rappresentazione si nega ai discendenti di detti collaterali di prendere il posto del loro genitore e quindi di mantenere la condizione di parità rispetto ad un parente collaterale dello stesso grado del rappresentato, così come é ammesso dalla legge fra altri collaterali; e neppure troverebbe quella giustificazione nel fatto che la successione per rappresentazione si fonda sul vincolo di sangue, giacché, avendo essa luogo all'infinito (art. 468 del codice civile), può aversi che a seconda dei casi l'eredità sia devoluta ad un pronipote ex fratre, di sesto o anche di settimo grado o non succeda per rappresentazione il figlio di un cugino premorto che é parente del de cuius solo di quinto grado.

In conclusione, l'art. 468, comma primo, del codice civile "limitando la successione per rappresentazione con riguardo ad una sola categoria di collaterali, determina una anomala situazione allorché un parente prossimo escluda dalla successione i figli di altro parente a lui di pari grado, che non voglia o non possa accettare l'eredità".

4. - In relazione alla spettanza del diritto di rappresentazione, sussiste indubbiamente un trattamento differenziato nei confronti di soggetti che appartengono ad una stessa categoria. Possono infatti succedere per rappresentazione i discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius e non anche i discendenti dei parenti collaterali di grado terzo e successivi. Eppure, sia gli uni che gli altri sono discendenti di parenti collaterali del defunto.

Ma codesta categoria di soggetti astrattamente legittimati a succedere jure repraesentationis non esiste. I parenti collaterali unitamente a quelli in linea retta hanno diritto di succedere per legge al de cuius e sempre che non siano di grado successivo al sesto, ma per tutti vale il principio che il parente prossimo esclude il remoto. Accanto alla regola ora detta, con il limite (ex art. 572, comma secondo, del codice civile) ed il criterio indicati, vi é poi una deroga o eccezione per cui i discendenti legittimi o naturali subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato (art. 467, comma primo, del codice civile, come sostituito con l'art. 171 della legge 13 maggio 1971, n. 151); la rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe (art. 469, comma primo, del codice civile); e la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati ed adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, "nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto" (art. 468, comma primo, citato).

Qualora il successibile non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, dunque, non si verifica in ogni caso, nel luogo e nel grado di esso successibile, il subingresso da parte dei suoi discendenti legittimi o naturali, ma si ha rappresentazione solo nei confronti dei figli (legittimi, legittimati, adottivi e naturali) e dei fratelli e delle sorelle del de cuius.

Solo codesti soggetti hanno de iure la qualità di possibili rappresentati e non tutti gli altri successibili legittimi.

Orbene, non vi é dubbio che tra i collaterali (e non oltre il sesto grado di parentela) del de cuius la norma denunciata operi una discriminazione.

Ma il differente trattamento giuridico per quanto concerne il diritto di rappresentazione non riguarda soggetti che si trovino nella medesima situazione giuridica o che siano in astratto per ragioni extra o metagiuridiche meritevoli dello stesso trattamento. E ciò perché combinando la regola (con il detto limite interno) secondo cui i parenti entro il sesto grado sono successibili legittimi ed il criterio secondo cui il parente prossimo esclude il remoto, si ha, nella disciplina legislativa vigente, una diversa e progressivamente sempre più attenuata rilevanza, a fini successori, del vincolo di parentela nei confronti del defunto ed in fatto un progressivo affievolimento del detto vincolo.

E d'altra parte la distinzione di cui all'art. 468, comma primo, in parte qua, tra i parenti collaterali di secondo grado e quelli di grado terzo e successivi, é il risultato di una scelta operata dal legislatore. Con le norme di cui agli artt. 467 e seguenti del codice civile, al livello legislativo così come previsto ora dall'art. 42, comma quarto, della Costituzione, all'esistenza ed operatività del diritto di rappresentazione si é posto un limite. E ciò si é fatto in modo non irrazionale, atteso che la parentela, come vincolo di sangue che lega tutti coloro che discendono da uno stesso stipite, si presenta particolarmente prossima nel rapporto tra i genitori e i figli (in linea retta) ed in quello tra i figli di detti genitori (nella linea collaterale) che é puro e semplice riflesso del primo e cioè della filiazione. Nel rapporto di parentela di terzo grado (che non presupponga un rapporto tra fratelli, uno dei quali sia il defunto, giacché altrimenti rileverebbe la parentela di secondo grado) e cioè nel rapporto tra defunto e zio paterno o materno dello stesso, la parentela ha la sua radice in una generazione diversa da quella attraverso la quale é nato il soggetto della cui successione si tratta, ed anteriore ad essa. E nel rapporto di parentela tra cugini si riproduce e si ripete quanto rilevabile nella particolare ipotesi di parentela di terzo grado ora indicata; e per esso quindi può valere la medesima considerazione.

5. - Constatato che i collaterali non costituiscono una categoria unica o unitaria e omogenea di parenti, che al trattamento differenziato dei parenti fino al secondo grado e di quelli di grado terzo e successivi non corrisponde una medesima o assimilabile situazione e che detto trattamento appare altresì razionalmente giustificato, perdono consistenza o rilievo le osservazioni fatte in ordinanza circa gli effetti dell'applicazione dell'attuale sistema.

Se mancano discendenti di fratelli e sorelle del defunto, il fatto della premorienza fra i parenti di pari grado (esempio tra cugini) certamente determina una situazione di disuguaglianza, ma questa si ha proprio perché l'istituto della rappresentazione ha il contenuto e l'ambito sopraddetti.

E del pari é a ciò conseguenziale il possibile fatto che l'eredità sia devoluta ad un pronipote di sesto e anche di settimo grado e rimanga escluso dalla successione un parente di quinto grado, quale é il figlio di un cugino premorto: gli é che il criterio secondo cui il parente prossimo esclude un remoto, e la deroga costituita dal diritto di rappresentazione trovano logica combinazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 468, comma primo, del codice civile, nella parte in cui "limita, in relazione ai parenti collaterali, la successione per rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e delle sorelle, con esclusione dei discendenti degli altri collaterali di grado terzo e successivi", questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello dell'Aquila con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1976.