Ordinanza n. 80 del 1976
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 80

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1973 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Grillo Salvatore, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 aprile 1973 il tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Grillo Salvatore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui detto articolo 503 dispone che debba essere mantenuto in stato di arresto l'imputato giudicabile con rito direttissimo che abbia chiesto la concessione del termine a difesa;

che davanti a questa Corte non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, al predetto art. 503 c.p.p. é stato aggiunto il seguente comma: "Il giudice può concedere all'imputato, nel corso del giudizio, la libertà provvisoria";

che, secondo giurisprudenza di questa Corte, qualora, dopo l'ordinanza di rinvio, siano intervenute nuove norme, abrogative o modificative, della disposizione impugnata, vanno restituiti gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza;

che occorre, anche nel caso in esame, provvedere in conformità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1976.