ORDINANZA N. 80
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1973 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Grillo Salvatore, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 aprile 1973 il tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Grillo Salvatore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui detto articolo 503 dispone che debba essere mantenuto in stato di arresto l'imputato giudicabile con rito direttissimo che abbia chiesto la concessione del termine a difesa;
che davanti a questa Corte non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che con d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, al predetto art. 503 c.p.p. é stato aggiunto il seguente comma: "Il giudice può concedere all'imputato, nel corso del giudizio, la libertà provvisoria";
che, secondo giurisprudenza di questa Corte, qualora, dopo l'ordinanza di rinvio, siano intervenute nuove norme, abrogative o modificative, della disposizione impugnata, vanno restituiti gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza;
che occorre, anche nel caso in esame, provvedere in conformità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1976.