ORDINANZA N. 79
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2111, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Molisso Luigi e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che Molisso Luigi, con istanza 1 aprile 1974, ha convenuto in giudizio davanti al pretore di Napoli l'Istituto nazionale delle assicurazioni, assumendo spettargli l'indennità di liquidazione quale già dipendente, prima della società Trezza, appaltatrice del servizio di riscossione imposte di consumo, e poi del Comune di Napoli: ciò prendendo a base, per il calcolo dell'ammontare, l'intero periodo di servizio dal 22 gennaio 1941 (assunzione) al 31 dicembre 1972 (collocamento a riposo);
che il Molisso precisava che nel calcolo dell'indennità dovutagli e in parte versatagli, l'Istituto non aveva tenuto conto del periodo di quindici mesi, dal settembre 1942 al novembre 1943, durante il quale egli non aveva potuto lavorare per causa di forza maggiore (chiamata alle armi). E, pertanto, chiedeva che, non costituendo più la chiamata alle armi motivo di interruzione del rapporto lavorativo, gli fosse corrisposta la differenza tra il percepito e il dovuto;
che l'Istituto opponeva, insieme ad altri motivi estranei al punto in questione, che la non calcolazione del periodo trascorso dal Molisso in servizio militare, era dipesa dal mancato versamento, per quel periodo, dei contributi assicurativi;
che con ordinanza 30 maggio 1974 il pretore adito sollevava questione di legittimità costituzionale (in riferimento all'art. 52, secondo comma, della Costituzione) dell'art. 2111, primo comma, del codice civile, secondo cui "la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il rapporto di lavoro";
che non vi é stata costituzione di parti in giudizio.
Considerato che la succinta ordinanza di rimessione a questa Corte non contiene alcun esame, ai fini della rilevanza nel giudizio a quo (art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87), delle deduzioni del convenuto Istituto nazionale assicurazioni, secondo cui il periodo trascorso dal Molisso in servizio militare non era stato, comunque, calcolato, per il motivo assorbente che risultava omesso per quel periodo il corrispondente ed essenziale versamento dei contributi, né sussisteva legale possibilità di una regolarizzazione tardiva della contribuzione.
Ritenuto che rendesi necessario restituire gli atti al giudice a quo affinché consideri la rilevanza o meno della questione, secondo la prospettazione difensiva dell'I.N.A.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1976.