ORDINANZA N. 77
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11, sesto comma, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della legge n. 990 del 1969), promossi con ordinanze emesse il 12 aprile 1975 dal giudice conciliatore di Milano in due procedimenti civili instaurati da Triscari Nunzio e da Bufalino Salvatore contro la società Savoia, iscritte ai nn. 267 e 268 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che con le ordinanze del giudice conciliatore di Milano di cui in epigrafe sono sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma sesto, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, in relazione agli artt. 1325 e 1418 del codice civile nonché agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
che nei due giudizi non si é Costituita alcuna delle parti, e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i giudizi promossi con le indicate ordinanze hanno ad oggetto le stesse questioni e pertanto vanno riuniti e definiti con unica decisione
che questa Corte, con sentenza n. 56 del 1975, ha esaminato le stesse questioni (allora sollevate dai giudici conciliatori di Roma, di Salerno e di Benevento con ordinanze rispettivamente del 3 gennaio, 5 marzo e 21 settembre 1973) ed ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge n. 990 del 1969 e dell'art. 67 del d.P.R. n. 973 del 1970, in riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile e 2 e 3 della Costituzione, e non fondata quella dell'art. 34 della legge n. 990 del 1969, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
che nelle anzidette due ordinanze del giudice conciliatore di Milano le ripetute questioni non vengono prospettate sotto nuovi profili e in relazione ad esse non vengono addotti nuovi argomenti, e pertanto non ricorrono i presupposti e gli estremi perché questa Corte debba o possa discostarsi dalle precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della predetta legge), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe dal giudice conciliatore di Milano in riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile ed agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Milano con le dette ordinanze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1976.