ORDINANZA N. 76
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 novembre 1974 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra la società Camporina Prima e Giambra Michele, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975;
2) ordinanza emessa il 17 marzo 1975 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra la ditta C.M.G. e Ferrari Otello, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975;
3) ordinanza emessa il 28 novembre 1972 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Catenazzo Gerardo e la ditta Selenia, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Considerato che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica alla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione.
Ritenuto che i giudizi possono essere riuniti, data l'identità della questione che ne forma oggetto.
Considerato che la stessa questione é stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 213 del 1975 e che non vengono prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1976.