ORDINANZA N. 74
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 31 maggio 1975, depositato in Cancelleria l'11 giugno successivo ed iscritto al n. 18 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del telegramma 24 marzo 1975 del Presidente della Regione Puglia e del decreto presidenziale di pari data relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero di Campi Salentina.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Puglia; udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione Puglia.
Ritenuto che con ricorso del 31 maggio 1975 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine al telegramma del Presidente della Regione Puglia in data 24 marzo 1975, con cui si dichiarava di non sottoporre al controllo della Commissione di cui all'art. 125 della Costituzione il decreto di pari data del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 1975, n. 89/B, con cui veniva sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero "Campi Salentina" e nominato il dott. Attilio Montesano commissario per la provvisione e gestione dell'Ente.
Considerato che, senza pregiudizio delle questioni proposte dalle parti, é opportuno completare l'istruttoria mediante l'acquisizione all'esame della Corte del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 1975, n. 1233, e della delibera della Giunta regionale 14 marzo 1975, n. 89/B.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito della causa, e fatta salva ogni deduzione delle parti, ordina che, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la Regione Puglia depositi presso la Cancelleria di questa Corte gli atti di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1976.