Sentenza n. 73 del 1976
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SENTENZA N. 73

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 giugno 1975, depositato in cancelleria il 21 giugno 1975 ed iscritto al n. 20 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del fonogramma 12 marzo 1975, n. 2212, dell'Assessore alla sanità della Regione Puglia relativo alla deliberazione 6 novembre 1974, n. 4319, della Giunta regionale della stessa Regione, che autorizzava l'istituzione di due posti di assistente emodialitico nell'Ente ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 13 giugno 1975 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, promuoveva ricorso per conflitto di attribuzione contro il Presidente della Regione Puglia in relazione al fonogramma 12 marzo 1975 n. 2212, dell'Assessore alla sanità della Regione predetta, con cui si dichiarava di non sottoporre al controllo della commissione di cui all'art. 125 Cost. la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 1974, n. 4319, relativa all'autorizzazione all'istituzione di due posti di assistente emodialitico nell'Ente ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce.

Il Presidente del Consiglio lamentava la violazione degli artt. 125 Cost. e 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, rilevando che le norme citate non distinguono tra atti da assoggettare al controllo, come anche si dovrebbe evincere dal fatto che la legge 6 dicembre 1973, n. 853, ha dovuto positivamente determinare quali atti dei Consigli regionali, in quanto espressione di autonomia politica e organizzativa, siano esenti dalla revisione della Commissione.

2. - Dinanzi alla Corte costituzionale si é costituito il Presidente della Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sorrentino, per resistere al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio.

La Regione eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso perché questo si rivolge contro la delibera n. 4319 del 6 novembre 1974 che venne revocata prima della notificazione del ricorso con altra delibera n. 1494 del 7 aprile 1975.

Aggiunge che la Giunta regionale aveva rinnovato l'autorizzazione con altro provvedimento del 7 aprile 1975, n. 126/B.

Ma quest'ultimo provvedimento non era stato impugnato.

Nel merito, la Regione afferma che dovrebbero ritenersi esclusi da ogni forma di controllo gli atti della Regione che siano a loro volta espressione di una potestà di controllo, e tra questi segnatamente quelli adottati in base agli artt. 16 e 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tra cui rientrerebbe il provvedimento in esame. Ragionando in contrario avviso, anche gli atti della Commissione di cui all'art. 130 della Costituzione dovrebbero paradossalmente essere sottoposti al controllo di cui all'art. 135, con sovvertimento del disegno costituzionale dei rapporti tra Enti locali, Regioni e Stato.

3. - All'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 le parti hanno ribadito le loro conclusioni con ampia e approfondita discussione.

Considerato in diritto

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rivolgendosi contro un atto revocato anteriormente alla notificazione del ricorso medesimo (data dell'atto: 6 novembre 1974; data della revoca: 7 aprile 1975; data della notificazione del ricorso: 13 giugno 1975) é inammissibile. Ciò ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la quale pone a presupposto dei conflitti di attribuzione l'esistenza ed il vigore attuale di un atto che si assuma invasivo della competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso il Presidente della Regione Puglia con atto notificato il 13 giugno 1975, in relazione al fonogramma 12 marzo 1975, n. 2212, dell'Assessore regionale alla sanità ed alla deliberazione di Giunta 6 novembre 1974, n. 4319.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1976.