Ordinanza n. 68 del 1976
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ORDINANZA N. 68

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351 (proroga dei contratti di locazione), promossi con ordinanze emesse dal pretore di Roma il 19 dicembre 1974, il 9 e il 20 gennaio 1975 in tre procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Clementoni Fernando e Cappelli Ida, tra Di Clemente Adelio e De Santis Paolo e tra la società Emiluna e Dandini Renzo, iscritte ai nn. 83, 109 e 142 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975, n. 126 del 14 maggio 1975 e n. 159 del 18 giugno 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 19 dicembre 1974 il pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del dl. 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351, che, concedendo proroga delle locazioni urbane sino al 31 dicembre 1974, ha disposto sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, eccettuando i casi di morosità del conduttore e di necessità del locatore;

che, secondo l'ordinanza, questa disposizione riguarda esclusivamente i contratti fruenti di proroga, ma non quelli ad essa sottratti per legge, come, nel caso, i contratti stipulati con conduttori iscritti, ai fini dell'imposta complementare, per redditi eccedenti un dato livello: i quali conduttori, pertanto, in violazione dell'art. 3 Cost., verrebbero ad essere irrazionalmente privilegiati per l'inopponibilità ad essi delle predette ragioni ostative della sospensione dell'esecuzione;

che con la stessa ordinanza, il rilievo di incostituzionalità viene esteso al punto riguardante la limitazione della norma ai soli casi di morosità del conduttore e di necessità del locatore invece di estenderla a tutti gli altri casi descritti negli artt. 3, 4, 6, 10 della legge fondamentale n. 253 del 1950;

che con successiva ordinanza 9 gennaio 1975 il pretore di Roma riproponeva uguale questione sotto il primo profilo suindicato;

che, infine, con altra ordinanza 20 gennaio 1975, il pretore di Roma, nel corso di una procedura riguardante la sospensione dell'esecuzione di rilascio d'immobile urbano disposto dopo intervenuta convalida di sfratto per finita locazione, sollevava questione di costituzionalità della stessa normativa indicata nelle prime due ordinanze, prospettando la questione sotto il profilo di una violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che nelle tre cause sopraddette non vi é stata costituzione di parti private ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che va disposta la riunione dei tre giudizi, che sottopongono ad esame le stesse disposizioni di legge per motivi in parte comuni o concorrenti;

che, ai fini di un completo esame e controllo preliminari della rilevanza delle questioni come sopra sollevate, va ora tenuta presente la sopravvenuta legge 31 luglio 1975, n. 363, che ha apportato diffuse e incisive restrizioni ai casi di sospensione dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, eccettuandone l'applicabilità nelle ipotesi elencate nell'art. 1 quater e culminanti nella ipotesi di cui al n. 6 relativa a "provvedimenti fondati sulla inesistenza del diritto di proroga";

che, pertanto, va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo affinché valuti, anche al lume del confronto della normativa attuale rispetto alla pregressa, se sussista tuttora l'applicabilità del beneficio della sospensione nei casi concreti sottoposti al suo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1976.