ORDINANZA N. 66
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità Costituzionale degli artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie...), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Restivo Antonina e la società Etna Trasporti, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.
Visto l'atto di costituzione di Restivo Antonina;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe sono state proposte questioni di legittimità costituzionale degli articoli 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.
Considerato che le stesse questioni sono state risolte da questa Corte con sentenza n. 124 del 1975, per la quale a) la espressione "stipendio o paga ultimi raggiunti" va interpretata nel senso che comprenda l'intera retribuzione finale; b) la indennità di buonuscita non si cumula con la pensione, ma a questa si sostituisce per chi alla pensione non ha diritto (vedansi anche le successive ordinanze nn. 243 del 1975 e 23 del 1976);
che non vengono prospettati profili nuovi né addotti argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i vari giudizi dinanzi alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - proposte dal giudice del lavoro del tribunale di Catania con l'ordinanza 11 ottobre 1974 - degli artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridicoeconomico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di concessione), in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 124 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1976.