ORDINANZA N. 61
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n. 907 e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, relative al monopolio di Stato sui tabacchi, promossi con ordinanze emesse:
1) dal tribunale di Crema il 31 ottobre 1973, dalla Corte d'appello di Roma il 22 maggio, 2 luglio e 12 luglio 1973, dal tribunale dell'Aquila il 12 marzo 1974, dal tribunale di Cremona il 16 ottobre 1973, dal tribunale di Brescia il 16 gennaio 1974, dal tribunale di Bolzano il 27 giugno 1974, dal tribunale di Varese il 10 giugno 1974, dal tribunale di Udine il 17 maggio 1974, dal giudice istruttore del tribunale di Milano l'8 febbraio 1974, dal tribunale di Roma il 12 febbraio 1974 e dalla Corte d'appello di Catanzaro il 15 maggio 1974, iscritte ai nn. 23, 105, 106, 110, 228, 238, 303, 350, 368, 400, 404, 430 e 436 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 69, 119, 126, 167, 263, 284, 289, 309, 296, 324, e 317 dell'anno 1974;
2) dal tribunale di Palmi il 18 gennaio, il 1 e il 6 marzo 1974, iscritte ai nn. 538, 539 e 540 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 dell'anno 1975;
3) dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale il 21 febbraio 1974, dalla Corte d'appello di Catanzaro l'8 novembre 1974, dal tribunale di Roma il 7 novembre 1974, dalla Corte d'appello di Firenze il 18 novembre 1974 e il 27 gennaio 1975, dal tribunale di Sondrio il 28 gennaio 1975, dal tribunale di Bologna il 10 febbraio 1975, dal tribunale di Montepulciano il 27 novembre 1974, e dalla Corte d'appello di Venezia il 31 ottobre, 7 e 18 novembre, 2, 5, 16 e 19 dicembre 1974, 9 e 16 gennaio 1975, iscritte ai nn. 14, 70, 72, 101, 130, 137, e da 145 a 157 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 55, 88, 120 e 159 dell'anno 1975;
4) dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - il 22 novembre 1974, dal tribunale di Firenze il 10 dicembre 1974, dalla Corte d'appello di Catanzaro il 24 gennaio 1975 e il 12 dicembre 1974, e dal tribunale di Forlì il 6 dicembre 1974, 21 gennaio, 28 febbraio e 17 gennaio 1975, iscritte ai nn. 171, 172, 197, 209, 244, 245, 246 e 264 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 166, 181, 188 e 202 dell'anno 1975;
5) dal tribunale di Ravenna il 26 maggio 1975, dal tribunale di Milano l'11 febbraio 1975, dal tribunale di Torino il 23 maggio 1975, dalla Corte d'appello di Catanzaro il 23 e 25 maggio 1975, dal tribunale di Bologna il 28 maggio 1975, dal tribunale di Forlì il 13 dicembre 1974 e dal tribunale di Voghera il 21 aprile 1975, iscritte ai nn. 305, 306, 317, 318, 324, 325, 332, 333 e 355 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 235, 242 e 249 dell'anno 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe é stata sollevata in riferimento agli artt. 32, comma primo, 41 e 43 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n. 907, ovvero di alcuni articoli di detta legge e precisamente degli artt. 45 e seguenti, o 45 e seguenti in relazione al 66, o 45, 66 n. 5 e 73, o 45, 46, 47, 57 e 66 n. 5, o 43 e 103, o 66 n. 5, 75 e 80; e delle successive modifiche e cioè della legge 3 gennaio 1951, n. 27 o di alcuni articoli di detta legge e precisamente degli artt. 1, 4 e 12;
che, nei giudizi in cui ha spiegato intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, sotto vari profili e per diverse ragioni; e che, nella memoria ha altresì ricordato: che con l'art. 7, comma primo, della legge 10 dicembre 1975, n. 724, recante "disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazione delle norme sul contrabbando di tabacchi esteri", é stato modificato il testo dell'art. 341 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ("approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale") nel senso che "ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni di questo titolo" e cioé quelle relative alle violazioni doganali; e che con il secondo comma dello stesso art. 7 si é stabilito che "in deroga alla norma dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del presente articolo - e cioè quelle di cui al ricordato primo comma - si applicano, se più favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"; e da ciò ha dedotto che, ove mai sia esistita, la rilevanza della questione sarebbe venuta meno, dato che agli imputati nei processi a quibus, se riconosciuti colpevoli, sarebbero divenute applicabili le pene previste dalla legge doganale e non quelle, più gravi, già previste dalla legge n. 27 del 1951;
che i giudizi, avendo ad oggetto la detta questione, possono essere riuniti.
Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 724 del 1975 ed in forza del citato art. 7 di detta legge, per tutti i giudizi come sopra promossi si appalesa necessario che i relativi giudici accertino se sussista tuttora la rilevanza della ripetuta questione e nei termini in cui ciascuno di essi l'ha sollevata;
che, conseguentemente, occorre disporre la restituzione degli atti ai predetti giudici.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe vengano restituiti ai tribunali di Crema, de l'Aquila, di Cremona, di Brescia, di Bolzano, di Varese, di Udine, di Palmi, di Roma, di Sondrio, di Bologna, di Montepulciano, di Firenze, di Catanzaro, di Forlì, di Ravenna, di Milano, di Torino e di Voghera, alle Corti d'appello di Roma, di Catanzaro, di Firenze, di Venezia e alla Corte suprema di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1976.