ORDINANZA N. 56
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1901, primo e secondo comma, del codice civile, in relazione agli artt. 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1975 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Palma Anna Maria, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 27 maggio 1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile in relazione agli articoli 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui stabilisce la sospensione della copertura assicurativa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975, e manifestamente infondata con ordinanza n. 11 del 1976;
che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre la Corte a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile in relazione agli artt. 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, promossa dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1976.