ORDINANZA N. 55
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Natali Giuseppe e la società S.A.R.I., iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con ordinanza del 23 aprile 1975 il giudice del lavoro del tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, nella parte in cui consente che la prescrizione decennale di retribuzione connessa ad una qualifica superiore non riconosciuta possa decorrere in costanza di rapporto di lavoro dal giorno in cui il diritto é maturato anziché dalla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
Considerato che identica questione é stata ritenuta inammissibile con sentenza n. 115 del 1975 e manifestamente inammissibile con successiva ordinanza n. 12 del 1976.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevata dal giudice del lavoro del tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1976.