Ordinanza n. 54 del 1976
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ORDINANZA N. 54

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 622 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1974 dal tribunale di Benevento sulla istanza di Pavoni Tatiana ed altro per il dissequestro di film, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che é stata sollevata, con ordinanza 15 luglio 1974, dal tribunale di Benevento questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 21, 23 (recte 33) e 27 della Costituzione - dell'art. 622 del codice di procedura penale, nella parte e secondo l'interpretazione per le quali, in tema di sequestro per oscenità di un film, sembrerebbe richiedere in ogni caso il mantenimento del sequestro non soltanto di alcune copie del film ai fini processuali, ma di tutte le copie in circolazione, e ciò fino a quando non sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione;

Considerato che, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, identica questione - sollevata con ordinanza 10 giugno 1974 dal tribunale di Brindisi nei riguardi dell'art. 622, ultimo comma, del codice di procedura penale - é stata già decisa da questa Corte, che, con sentenza n. 82 del 21 marzo 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, limitatamente alla parte in cui - in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di oscenità, impugnata dal pubblico ministero - non impone la restituzione del film sequestrato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta, nei limiti di cui in motivazione, dal tribunale di Benevento con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art. 622 del codice di procedura penale già dichiarato, negli stessi limiti, costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 82 del 21 marzo 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1976.