Sentenza n. 46 del 1976
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SENTENZA N. 46

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato l'11 dicembre 1972, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice relatore Michele Rossano;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

La Provincia di Bolzano, con ricorso notificato l'11 dicembre 1972, chiedeva che venisse dichiarata la illegittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province) per contrasto con gli artt. 3, 41, 39, 23 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; con l'art. 34 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; e con gli artt. 5 e 6 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, interveniva, con atto 7 gennaio 1973, chiedendo che il ricorso della Provincia dì Bolzano fosse dichiarato inammissibile o, subordinatamente, respinto.

All'udienza del 26 novembre 1975 il difensore della Provincia di Bolzano ha chiesto che la Corte dichiari cessata la materia del contendere perché le doglianze della Provincia sono state recepite con l'emanazione del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473 (artt. 1, 2 e 6), contenente norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975.

Alla stessa udienza l'Avvocato dello Stato ha ammesso che é cessata la materia del contendere, osservando, anche, che il ricorso é, comunque, inammissibile.

Considerato in diritto

Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651, impugnato, ha istituito un fondo speciale - da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico - fondo amministrato da un comitato, che ha sede presso il Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza locale (art. 1); é presieduto dal Ministro per le finanze o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato ed é composto: da funzionari dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio; da quattro amministratori provinciali e otto amministratori comunali (art. 8).

Lo stesso decreto prescrive, negli artt. 4, 5, 6 e 7, che i comuni e le province predispongono un piano di risanamento e, con istanza motivata, lo sottopongono all'esame del comitato; e che l'integrazione del bilancio dei comuni e delle province, deliberata dal comitato, é disposta con decreto del Ministro per le finanze.

Secondo la Provincia di Bolzano, ricorrente, le disposizioni del decreto impugnato violerebbero le norme richiamate nel ricorso ed i principi della autonomia costituzionale della stessa Provincia e non rispetterebbero l'obbligo di adeguare i metodi della legislazione nazionale alle esigenze dell'autonomia perché: a) non riservano, in base a parametri oggettivi, una quota del fondo nazionale ai comuni delle Regioni a statuto speciale; b) non affidano la distribuzione di tale quota alle autorità regionali e provinciali competenti; c) non prevedono il conferimento dei mezzi necessari alle Province autonome attraverso l'accordo tra Governo e province per la determinazione annua della quota variabile dei tributi, ai sensi dell'art. 68 ter legge costituzionale n. 1 del 1971.

La Corte osserva che nel corso del presente giudizio é sopravvenuto il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, contenente norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale. Questo decreto prescrive, nell'articolo 1, che "le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in ordine alle autorizzazioni in materia di finanza locale e alle integrazioni, anche ai fini del risanamento, dei bilanci dei comuni, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sopraprovinciale e quelle già spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto".

Lo stesso decreto, poi, prescrive, nell'art. 2, che "nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale"; e, nell'art. 6, che "al fine del coordinamento, le province di Trento e di Bolzano comunicano annualmente i propri programmi, nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministro per il tesoro che, sentiti i competenti organi della Cassa depositi e prestiti, indica il limite dei mezzi che la Cassa sarà presumibilmente in grado di destinare nelle rispettive province in base ai criteri generali stabiliti per i propri interventi".

Per effetto della emanazione del d.P.R. n. 473 del 1975 - che risponde positivamente alle esigenze fatte valere dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe, come ha espressamente dichiarato il difensore della stessa Provincia all'udienza del 26 novembre 1975 - é venuto meno l'interesse a ricorrere e deve, quindi, procedersi alla conseguente declaratoria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto dalla Provincia di Bolzano nei confronti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei Comuni e delle province).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1976.