Sentenza n. 45 del 1976
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SENTENZA N. 45

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14, secondo comma, e 22, primo comma, del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Michele Rossano;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

La Provincia di Bolzano, con ricorso notificato il 19 febbraio 1972, chiese che venisse dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 12, 14, secondo comma, 22, primo comma, d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) per contrasto con gli artt. 46, secondo comma, 50, secondo comma, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Testo originario dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige); con gli artt. 6 (n. 1), 10 e 11, 5 (nn. 5, 10 e 28), 52, 44 (n. 2), 51 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; in relazione anche all'art. 13 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, intervenne con atto 7 marzo 1972 chiedendo che il ricorso della Provincia di Bolzano fosse dichiarato inammissibile o, subordinatamente, respinto.

All'udienza del 29 ottobre 1975 il difensore della Provincia di Bolzano ha affermato che la materia del contendere é cessata perché l'art. 53 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, ha abrogato il d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414.

Alla stessa udienza l'avvocato dello Stato ha replicato che la materia del contendere non é cessata per quanto concerne l'art. 12 d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414, perché tale articolo non é stato abrogato dall'art. 53 d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, come é testualmente detto in quest'ultimo articolo. Ha, quindi, dedotto che vi é ulteriore motivo di inammissibilità perché il citato art. 53 d.P.R. n. 49 del 1973 non é stato impugnato.

Considerato in diritto

La Provincia di Bolzano ha denunciato gli artt. 12, 14 (secondo comma), 22 (primo comma) d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) per contrasto con gli artt. 46 (secondo comma), 50 (secondo comma), legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Testo originario dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); con gli artt. 6 (n. 1), 10 e 11, 5 (nn. 5, 10 e 28), 52, 44 (n. 2), 51 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (Modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione anche all'art. 13 citata legge costituzionale n. 5 del 1948.

Nel corso del presente giudizio é stato emanato il d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige relative agli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano

L'art. 53 di tale decreto prescrive che il d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414, escluso l'art. 12, e alcuni titoli del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, sono abrogati.

Pertanto, a seguito della espressa abrogazione degli articoli 14, secondo comma, e 22, primo comma, del citato decreto n. 1414 del 1948 é cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli stessi articoli, e deve, quindi, procedersi alla conseguente declaratoria, in parziale accoglimento della richiesta avanzata dal difensore della Provincia all'udienza del 29 ottobre 1975, alla quale ha aderito l'avvocato dello Stato. A diversa conclusione si perviene, invece, per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del menzionato decreto n. 1414 del 1948, in quanto tale articolo é tuttora in vigore, essendo stato espressamente escluso dalle norme abrogate.

Devesi, preliminarmente, rilevare che non é fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura dello Stato all'udienza del 29 ottobre 1975 sotto il profilo che non e stato impugnato l'art. 53 d.P.R. n. 49 del 1973. Con quest'ultimo articolo, invero, il legislatore non ha introdotto una nuova norma dal contenuto identico a quella dell'impugnato art. 12 decreto n. 1414 del 1948, dato che si é limitato a prescrivere che tale articolo non é compreso tra le norme dello stesso decreto n. 1414 del 1948, abrogate e genericamente indicate.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 decreto n. 1414 del 1948 non é fondata.

L'art. 12 impugnato dispone che, qualora il Presidente della giunta provinciale di Bolzano ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo.

In caso di inadempienza del sindaco provvede il Presidente della giunta provinciale.

E l'art. 46, secondo comma, attribuisce al Presidente della giunta provinciale di Bolzano la competenza di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni. Tale disposizione é stata recepita nell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Non é fondata la censura, dedotta nel ricorso, secondo cui l'art. 12 impugnato lederebbe l'autonomia della Provincia perché la competenza attribuita al Presidente della giunta provinciale sarebbe esclusiva e, quindi, non consentirebbe il potere di sostituzione del Commissario del Governo nel caso di inadempienza del Presidente della Provincia.

Alle Province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo lo Statuto della Regione (art. 3, terzo comma, tu. Statuto 31 agosto 1972, n. 670 cit.) e l'art. 87 dello stesso t.u. stabilisce, nel n. 1, che al Commissario del Governo spetta di coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato e, nel n. 3, di compiere atti già demandati al Prefetto in quanto non siano stati affidati dallo statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato.

Non é giustificato il riferimento, nel ricorso, all'art. 46, secondo comma, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (testo originario dello Statuto) - che attribuisce al Presidente della giunta provinciale il potere di adottare i provvedimenti contingibili e urgenti - e all'art. 6, nn. 1 e 10, legge costituzionale n. 1 del 1971, che conferisce alle Province il potere di emanare norme legislative in materia di polizia locale e di igiene e sanità.

Invero i provvedimenti contingibili ed urgenti sono disciplinati dall'art. 55 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, testo unico della legge comunale e provinciale, richiamato in vigore dall'art. 25 legge 9 giugno 1974, n. 530, per quanto concerne le attribuzioni dei Consigli e delle giunte comunali. Il citato art. 55 attribuisce al sindaco il potere di emanarli nelle materie di sicurezza pubblica e di igiene, come é pacifico in dottrina e in giurisprudenza, in considerazione della esigenza dell'urgenza. Deve ritenersi - nel caso che la situazione di pericolo riguardi due comuni della stessa provincia - giustificata, nell'interesse preminente dello Stato, l'attribuzione della competenza al Presidente della giunta provinciale, quale ufficiale del Governo, senza escludere quella del sindaco in caso di situazione di pericolo per un solo comune. E come il sindaco, in tale qualità, non può essere considerato in senso tecnico-giuridico funzionario del comune, come é pure pacifico in dottrina e in giurisprudenza, così nemmeno può essere considerato tale il Presidente della giunta provinciale quando adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a termine dell'art. 46, secondo comma, dello Statuto del 1948 e del secondo comma dell'art. 52 t.u. citato del 1972. E, poiché i provvedimenti del sindaco non hanno carattere definitivo, in considerazione dei loro stessi presupposti, non li hanno nemmeno i provvedimenti del Presidente della giunta provinciale.

Ciò posto, l'urgenza e la temporaneità connesse alla situazione di pericolo escludono che possa essere vulnerata la potestà legislativa di cui trattasi (art. 8 e 9 t.u. citato del 1972).

Consegue che l'art. 12 impugnato ha, conformemente alla sua funzione di norma di attuazione, integrato la norma del secondo comma dell'art. 46 e del secondo comma dell'art. 52 citati, nei limiti consentiti dal loro contenuto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, secondo comma, e 22, primo comma, del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), proposte dalla Provincia di Bolzano con ricorso notificato il 19 febbraio 1972;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), proposta dalla Provincia di Bolzano con ricorso notificato il 19 febbraio 1972.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1976.