ORDINANZA N. 43
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 278, comma secondo, 279, 252, commi terzo e quarto, 281, 284 n. 2, e 340 del codice civile; dell'art. 34 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice; e dell'art. 83 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (ordinamento dello stato civile), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1973 dal tribunale di Caltanissetta sul ricorso dei coniugi Natale Maria Teresa e Le Moli Gaetano, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973;
2) ordinanze emesse il 4 aprile e il 2 maggio 1973 dal tribunale di Milano nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Busnelli Donna e Terraciano Mario e tra Borriero Lucia ed eredi di Ponti Libero, iscritte ai nn 412 e 413 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 del 2 gennaio 1974;
3) ordinanze emesse il 5 dicembre 1973 dal tribunale per i minorenni di Ancona sui ricorsi, rispettivamente, di Eusebi Rosina e Crescentini Paola, iscritte ai nn. 59 e 85 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974 e n. 89 del 3 aprile 1974;
4) ordinanza emessa il 5 aprile 1974 dal tribunale di Treviso sul ricorso di Bianchetti Artura, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974;
5) ordinanza emessa il 27 febbraio 1974 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Di Leva Irene e Monda Gabriele, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 del 18 dicembre 1974;
6) ordinanza emessa il 16 novembre 1973 dal tribunale di Sanremo sul ricorso dei coniugi Alberto Alessio e Riberi Carla, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;
7) ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal tribunale di Oristano sul ricorso di Poddi Flavio ed altri, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;
8) ordinanza emessa il 12 febbraio 1975 dal tribunale di Sondrio sul ricorso di Santarella Salvatore, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975;
9) ordinanza emessa il 17 ottobre 1973 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Castoldi Anna Maria e Macchi Ricciotti, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975.
Visto l'atto di costituzione di Alberto Alessio e Riberi Carla;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che, con ordinanza 27 febbraio 1974, il tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 252, comma terzo, del codice civile, che disciplina il riconoscimento dei figli adulterini (e, per connessione, del comma quarto dello stesso art. 252 cod. civ., dell'art. 34 disp. att. cod. civ. ed 83 r.d. 1939 n. 1238, legge sullo stato civile), in riferimento all'art. 30, comma terzo, della Costituzione;
- che questione sostanzialmente analoga é stata proposta dal tribunale di Caltanissetta, con ordinanza 9 gennaio 1973 (già esaminata da questa Corte e restituita alla propria cancelleria con ordinanza n. 192 del 1975);
- che l'art. 252 cod. civ. citato é stato, inoltre, denunziato (unitamente agli artt. 281 e 284, n. 2, cod. civ. ed in riferimento anche all'art. 3, comma primo, della Costituzione) con ordinanza 16 novembre 1973 del tribunale di Sanremo; e (per contrasto con gli artt. 2, 24 e 29, oltreché 30, comma terzo, e 3, comma primo, della Costituzione) con ordinanza 12 febbraio 1975 del tribunale di Sondrio;
- che, con ordinanze 4 aprile 1973 e 2 maggio 1973, é stata, poi, sollevata dal tribunale di Milano, questione di legittimità, in riferimento all'art. 30, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 278, comma secondo, cod. civ., sul divieto di indagini sulla paternità e maternità dei figli adulterini;
- che gli artt. 252 e 278 cod. civ. sono stati, congiuntamente, ancora denunziati con ordinanza 5 aprile 1974 del tribunale di Treviso (in riferimento agli artt. 30, comma terzo, e 3 della Costituzione); e con ordinanza 11 ottobre 1974 del tribunale di Oristano (in riferimento anche agli artt. 24 e 29 della Costituzione);
- che é stata sollevata, altresì, questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 (e, per collegamento, dell'art. 278) cod. civ. - per contrasto con l'art. 30, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione - con ordinanza 17 ottobre 1973 del tribunale di Milano;
- che, infine, con (due) ordinanze di identico contenuto in data 5 dicembre 1973, il tribunale per i minorenni di Ancona ha denunziato l'art. 340, comma terzo, cod. civ. per contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto prevede, ai fini della conservazione dell'amministrazione dei beni dei figli minori, un controllo dell'autorità giudiziaria soltanto nel caso di nuove nozze della madre (e non anche in quello di nuove nozze del padre).
Considerato che le denunziate norme degli artt. 252 cod. civ. (e disposizioni collegate), 278, 279, 281 e 284 cod. civ. sono state, rispettivamente, sostituite dagli artt. 104, 120, 121, 123 e 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (di "riforma del diritto di famiglia"), entrata in vigore il 20 settembre 1975; e che l'art. 340 cod. civ. é stato abrogato dall'art. 159 della citata legge del 1975;
- che, pertanto, occorre rimettere gli atti ai giudici a quibus per il riesame della rilevanza delle questioni, rispettivamente, sollevate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai tribunali di Napoli, Caltanissetta, Sanremo, Sondrio, Milano, Treviso e Oristano ed al tribunale per i minorenni di Ancona per nuovo esame della rilevanza delle questioni, rispettivamente, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1976.