ORDINANZA N. 40
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109, quarto e quinto comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, come modificato dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Daniele Rosario e Ruocco Ciro, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che con ordinanza in epigrafe, emessa dal giudice istruttore presso il tribunale di Napoli, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109, quarto e quinto comma della legge 17 luglio 1942, n. 907 (integrato dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953), nella parte in cui dispone che i mezzi di trasporto che servirono o furono destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati possono essere venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e che la vendita potrà essere negata se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.
Considerato che la questione, prospettata negli stessi termini dal tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Nicoletti Severino ed altri con ordinanza emessa il 21 febbraio 1972, é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 28 maggio 1974, n. 161.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109, quarto e quinto comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, come integrato dall'art. 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 953, proposta, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1976.