Ordinanza n. 38 del 1976
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ORDINANZA N. 38

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 aprile 1975, depositato in cancelleria il 2 maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 25 novembre 1974, n. 152-A del Presidente della Regione siciliana, avente per oggetto "Ricostituzione del Comitato regionale dei prezzi".

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Guido Aula, per la Regione siciliana.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana a seguito del decreto 25 novembre 1974, n. 152, con il quale il Presidente di detta Regione ha provveduto alla ricostituzione del "Comitato regionale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi" istituito con decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86, ratificato con modificazioni dalla successiva legge 16 dicembre 1948, n. 47;

che a sostegno del gravame si deduce che la materia relativa al coordinamento e alla disciplina dei prezzi non rientra tra le attribuzioni regionali e che, comunque, la legge regionale 16 dicembre 1948, n. 47, deve ritenersi tacitamente abrogata per effetto delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana relative all'industria e al commercio, approvato con d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;

che resiste al ricorso la Regione siciliana eccependo che attraverso l'impugnativa di un atto amministrativo meramente esecutivo si tenderebbe, in sostanza, alla impugnativa diretta di una legge regionale manifestamente inammissibile per il decorso del termine perentorio, all'uopo fissato dall'art. 127 della Costituzione;

che l'Avvocatura generale dello Stato oppone al riguardo la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la omessa tempestiva impugnazione di una legge costituzionalmente illegittima non può impedire che, d'ufficio, venga sollevata la relativa questione incidentale di legittimità;

Considerato che, anzitutto, deve accertarsi se sia fondato il motivo principale del ricorso, secondo il quale la legge regionale in questione sarebbe stata tacitamente abrogata per effetto delle norme di attuazione dello Statuto regionale per la materia dell'industria e commercio, come sopra emanate;

che tale motivo risulta infondato, in quanto il coordinamento e la disciplina dei prezzi non rientrano nella previsione dell'art. 14, lett. d dello Statuto suddetto, mentre, come risulta dall'art. 1 del d.l.l. 19 ottobre 1944, n. 347, sono attribuiti all'apposito Comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, del quale il Ministro per l'industria e commercio é soltanto uno dei componenti, nonché (art. 3) ai Comitati provinciali, presieduti dai prefetti;

che, pertanto, in relazione alle richiamate norme la questione di legittimità costituzionale prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato appare non manifestamente infondata ed é indubbiamente rilevante ai fini della decisione del sollevato conflitto;

che la preclusione che deriverebbe dall'omessa tempestiva impugnazione della legge denunziata, eccepita al riguardo dal patrocinio della Regione, non sussiste in quanto, come questa Corte ha più volte affermato, anche nei giudizi davanti a sé medesima possono essere sollevate, in via incidentale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, questioni relative alla legittimità delle leggi da applicare, non essendo ammissibile che la Corte costituzionale possa essere tenuta ad applicare norme della cui legittimità costituzionale sia possibile dubitare e non potendosi confondere la potestà dello Stato d'impugnare le leggi regionali in via principale entro il termine previsto dall'art. 127 della Costituzione, con la potestà non soggetta a preclusioni - di eccepirne la illegittimità costituzionale in via incidentale in qualsiasi giudizio, né potendosi confondere tale potestà col potere-dovere di qualunque giudice, ugualmente non soggetto a preclusione, di sollevare questione di legittimità costituzionale delle leggi delle quali debba fare applicazione;

che, in conseguenza, occorre sollevare la questione suddetta e rinviare alla soluzione di essa ogni pronunzia sul proposto conflitto di attribuzione.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

1) dispone la trattazione davanti a se medesima della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86, convertito nella legge regionale 16 dicembre 1948, n. 47, in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale siciliano approvato con r.d. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

2) ordina il rinvio del presente giudizio perché possa essere trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;

3) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione siciliana e sia comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

5) assegna alle parti il termine di venti giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimità di cui al n. 1.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1976.