SENTENZA N. 35
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1973 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Vitagliano Gaetano e Pulvirenti Franca, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 12 giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 22 giugno 1973 (emessa nel procedimento civile vertente tra Gaetano Vitagliano e Franca Pulvirenti, avente ad oggetto pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal tribunale con provvedimento di separazione legale dei coniugi), la Corte di appello di Palermo - chiamata a pronunziarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto - ha sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1, cod. civ., nella parte in cui dispone che resti sospesa la prescrizione fra coniugi nell'ipotesi che gli stessi siano separati legalmente.
Secondo il giudice a quo la norma denunziata contrasterebbe infatti con il precetto di cui all'art. 3 della Costituzione "attribuendo al coniuge separato - con l'esonero dalla cura della tutela dei propri interessi nei confronti dell'altro coniuge una posizione di ingiustificato privilegio" rispetto alla generalità degli altri cittadini.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita - come in narrativa detto - della legittimità dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, per la parte in cui dispone che resti sospesa la prescrizione tra coniugi (anche se) legalmente separati; ed ipotizza violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza, sul rilievo dell'ingiustificato privilegio che verrebbe, in tal modo, riconosciuto al coniuge separato, nei rispetti della generalità degli altri cittadini, con l'esonero da ogni attività o cura e persino dalla semplice messa in mora per la tutela dei propri diritti nei confronti dell'altro coniuge.
2. - La questione non é fondata.
Ed invero - pur tenuto conto delle limitazioni degli effetti del vincolo matrimonialé che il regime di separazione personale comporta (cfr. le sentenze di questa Corte n. 99 del 1974, n. 128 e n. 13 del 1970) - é indubitabile che, nei rapporti reciproci (anche patrimoniali), la posizione dei coniugi, finché il matrimonio non sia dichiarato nullo o sciolto per le cause previste dall'ordinamento giuridico, resti, comunque, qualificata dal perdurante (anche se in forma attenuata) vincolo coniugale.
Tale qualificazione - diversificando la situazione esaminata da quella del rapporto che intercorra tra soggetti non coniugati - esclude, evidentemente, che sussista la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione: in quanto appunto, le situazioni comparate non sono tra loro omogenee.
3. - La disciplina impugnata appare, d'altra parte, pienamente legittima anche sotto il profilo della intrinseca razionalità.
Lo stato di separazione, infatti, pur rivelando una incrinatura dell'unità familiare, non ne implica la definitiva frattura: potendo anche evolversi nel senso della ricostituzione (mediante la conciliazione) della coesione familiare.
E non é irrazionale che, per salvaguardare, appunto, nei limiti del possibile, tale ultima eventualità, il legislatore comprenda nella disciplina della sospensione della prescrizione dettata dall'art. 2941, n. 1, cod. civ. l'ipotesi che i coniugi siano separati, esonerandoli così dal compiere atti - come quelli necessari ad interrompere la prescrizione dei rispettivi diritti - che potrebbero, invece, inasprire le ragioni del contrasto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza della Corte di appello di Palermo in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1976.