SENTENZA N. 33
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1974 dal pretore di Savona nella causa di lavoro vertente tra Sardella Iolanda e la Compagnia assicuratrice UNIPOL, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione della Compagnia assicuratrice UNIPOL;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Renato Scognamiglio, per la Compagnia assicuratrice, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 1 ottobre 1974, emessa nel corso del procedimento di lavoro iniziato da Jolanda Sardella nei confronti della Compagnia assicuratrice UNIPOL, il pretore di Savona ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata, sottoponendo al rito speciale delle controversie individuali di lavoro i rapporti degli agenti che si concretino in prestazioni prevalentemente personali, darebbe luogo ad un'ingiusta sperequazione tra essi e le società che hanno ad oggetto il disbrigo degli affari di agenzia.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituita la società UNIPOL ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa della società, richiamando sostanzialmente gli argomenti dell'ordinanza, chiede che la norma sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
L'Avvocatura generale, invece, conclude per l'infondatezza della questione.
Al riguardo deduce che la disposizione denunziata, seguendo la medesima ratio che ha indotto il legislatore a privilegiare l'attuazione giurisdizionale del diritto del lavoratore subordinato, ha assoggettato al nuovo rito rapporti di lavoro autonomo che, per il loro carattere continuativo, coordinato e prevalentemente personale, realizzino una non occasionale dipendenza del prestatore di lavoro dall'impresa del preponente, analoga alla dipendenza economica del prestatore subordinato. Tale comune caratteristica sarebbe confermata dal rilievo che l'attività professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, prima di essere disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 316, ha formato oggetto di accordi economici collettivi, alcuni dei quali sono stati resi obbligatori erga omnes, in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741, al pari di altri contratti collettivi di lavoratori subordinati.
Deriverebbe da tutto ciò che l'assunta sperequazione tra agenti puri e semplici e società costituite per il disbrigo degli affari di agenzia si profilerebbe quale applicazione, anziché deroga, del principio di eguaglianza.
La difesa della società UNIPOL ha depositato memoria nella quale, insistendo nelle sue conclusioni, esprime l'avviso che la tutela privilegiata del lavoratore subordinato sarebbe stata ingiustamente estesa al rapporto di lavoro autonomo degli agenti che sarebbero, invece, in ogni caso, imprenditori.
L'illegittimità sussisterebbe anche perché non potrebbero avvalersi del nuovo rito né gli altri imprenditori non "agenti", né i lavoratori autonomi non compresi nella norma denunziata.
Non sarebbe, poi, possibile fare distinzione nell'ambito interno della categoria degli agenti per sottoporre alla speciale procedura del lavoro solo quelli che esplichino una prestazione prevalentemente personale, per essere tale requisito comune ad ogni attività di agenzia.
Per quanto specificamente concerne gli agenti di assicurazione, la stessa difesa fa, infine, presente che, di regola, la loro attività é organizzata in imprese di medie o grandi dimensioni.
Considerato in diritto
1. - Il pretore di Savona esprime l'avviso che l'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione: ciò in quanto "può creare e crea sperequazioni tra agenti puri e semplici e società costituite per il disbrigo di affari d'agenzia". Dalla laconica esposizione dell'ordinanza sembra desumersi che l'eventuale accoglimento della censura porterebbe all'esclusione del rito speciale nei confronti degli uni e delle altre.
2. - Modificando la generica impostazione del giudice a quo, la difesa della società UNIPOL prospetta che la discriminazione vi sarebbe perché dal rito speciale sono esclusi imprenditori diversi dagli agenti (o rappresentanti), come pure altri lavoratori autonomi.
Aggiunge che un'ulteriore disparità vi sarebbe per la distinzione che si opera nell'ambito della stessa categoria degli agenti, per i quali non può essere elemento differenziatore la prestazione prevalentemente personale, perché tale carattere, richiesto dalla norma denunziata, mancherebbe proprio negli agenti di assicurazione (di cui trattasi nel giudizio di merito), che sarebbero degli imprenditori di medie e grandi dimensioni e mai potrebbero configurarsi come imprenditori che operano personalmente.
3. - Nei limiti della prospettazione dell'ordinanza, va rilevato che la norma denunziata estende il medesimo trattamento processuale, previsto per i lavoratori subordinati, ad ampie categorie di lavoratori autonomi che abbiano una dipendenza non occasionale ed esplichino prestazioni coordinate e prevalentemente personali, e, pertanto, affida al magistrato la valutazione dei requisiti richiesti.
Di tal che sarà il giudice investito della controversia, nel suo apprezzamento, ad accertare se la specifica natura delle prestazioni dell'agente di assicurazione, nelle singole fattispecie, le collochi o meno nella sfera di applicabilità della norma in esame, cioè se esse siano meramente ausiliarie dell'attività imprenditoriale altrui oppure se integrino quell'autonomia di impresa che é estranea all'ambito di applicazione della norma stessa.
La questione é infondata.
E, invero, in questa sede é sufficiente osservare che il sistema accolto ha come ratio la tutela non solo del lavoro subordinato (e agricolo anche non subordinato), ma altresì del lavoro autonomo che graviti attorno all'impresa, in quanto - ripetesi - si estrinseca in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale: é una scelta, sul piano processuale, parallela a quella che, sul piano sostanziale, é stata operata dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, la quale, all'art. 2, ha previsto che i decreti delegati per l'efficacia dei contratti collettivi e degli accordi economici concernano, oltreché rapporti di lavoro, di associazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, quelli di collaborazione che si concretino in prestazioni d'opera nel senso su indicato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1976.