ORDINANZA N. 20
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e quarto comma, e 10 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 agosto 1972, n. 18, recante "Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale", promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Trento, notificato il 2 novembre 1972, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, e dell'art. 10 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 agosto 1972, n. 18, recante "Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale", per contrasto con gli artt. 11 della della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, in relazione agli artt. 1, 10 e 35 della stessa legge costituzionale, e 82, terzo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nel testo modificato dall'art. 50 della citata legge cost. n. 1 del 1971;
che, con atto depositato il 30 luglio 1975 il Presidente della Giunta provinciale di Trento ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia é stata accettata dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.
Considerato che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il processo é da dichiararsi estinto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1976.