Sentenza n. 16 del 1976
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SENTENZA N. 16

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA  

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 67, 70 e 72 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

udito l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 19 febbraio 1972 e depositato il 29 febbraio 1972 il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 67, 70 e 72 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", in relazione agli artt. 1, 2, n. 8; 5, nn. 4, 5, 9, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24; 6, nn. 3, 6 ,7, 8, 9, 16, 10, 11, 16, 23, 39, 51, 52, 53 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante "Modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", nonché dell'articolo 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, recante "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige".

2. - In particolare, le censure mosse dalla Provincia ricorrente al d.P.R. n. 574 del 1951 investono:

a) l'esclusione del diritto di voto del Presidente della Giunta provinciale che partecipi alle sedute del Consiglio dei ministri (art. 2), per contrasto con l'art. 23 della legge cost. n. 1 del 1971 che nulla dispone intorno al voto;

b) la prescrizione della maggioranza assoluta del Consiglio provinciale per l'impugnazione delle leggi e degli atti con forza di legge (art. 5) per contrasto con l'art. 51 della citata legge cost. che non richiede nessuna maggioranza particolare;

c) la limitazione della potestà legislativa provinciale in materia di utilizzazione di acque pubbliche e la sua esclusione in caso di domande concorrenti una delle quali rientri nella competenza dell'autorità statale (art. 8, primo e secondo comma), per contrasto con gli artt. 6, n. 9, e 16 della citata legge cost. che rispettivamente attribuiscono alla Provincia potestà legislativa concorrente in materia di utilizzazione di acque pubbliche e prescrivono la formazione di un piano generale di intesa tra Stato e Provincia;

d) i limitati poteri spettanti alla Provincia (ricevere comunicazioni dei decreti di concessione ed esprimere il proprio parere) in materia di grandi derivazioni (artt. 10 e li), per contrasto con gli artt. 10, 11 e 16 della citata legge cost. che dettano un nuovo ordinamento delle concessioni di grandi derivazioni;

e) la riserva allo Stato di poteri di vigilanza, di intesa, di amministrazione attiva in materia di agricoltura, industria e commercio, fiere interregionali, miniere, ferrovie comunicazioni e trasporti, urbanistica e piani regolatori, polizia e sicurezza pubblica (artt. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53), per contrasto con gli artt. 5, nn. 21 e 24, 16, 2, n. 8, 5, nn. 9 e 12, 6, nn. 3 e 8, 5, n. 14, 5, nn. 18 e 4, 5, n. 19, 5, 18 e 19, 5, n. 18, 5, n. 5, 5, nn. 4 e 20, 6, nn. 6 e 7, della citata legge cost. che attribuiscono alla Provincia potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura, foreste e settori affini compresa la bonifica, di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, artigianato fiere e mercati (e potestà legislativa concorrente per il commercio e incremento della produzione industriale), miniere comprese le acque minerali, cave e torbiere, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, servizi pubblici, urbanistica e piani regolatori, istituzioni culturali, turismo e industria alberghiera (e potestà legislativa concorrente in materia di spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza e di esercizi pubblici)

f) la limitazione della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato alle controversie riguardanti le sole funzioni delegate alla Provincia (art. 43), per contrasto con l'articolo 1 della cit. legge cost. che conferisce alla Provincia una posizione costituzionale analoga a quella della Regione;

g) la limitazione della facoltà della Provincia di prendere visione delle operazioni di accertamento tributario compiuto dallo Stato nei soli tributi assegnati in tutto o in parte alla Provincia (art. 62), per contrasto con gli artt. 71 dello Statuto del 1948 e 39 della cit. legge cost., il primo non menzionando tale limitazione, il secondo postulando la visione degli accertamenti relativi a tutti i tributi statali;

h) la limitazione dell'applicabilità dell'art. 54 dello Statuto, che prescrive la proporzionale rappresentanza dei due gruppi linguistici nella costituzione degli organi, ai soli enti pubblici che svolgano attività nella Provincia o in entrambe le provincie, e sempre che ciò sia possibile (art. 67, primo e secondo comma), per contrasto con l'art. 54 dello Statuto del 1948 e dell'art. 51 della cit. legge cost., il primo non stabilendo tale limitazione, il secondo consacrando la tutela costituzionale delle minoranze linguistiche;

i) la prevalenza attribuita alla lingua italiana nelle riunioni degli organi collegiali e nell'uso scritto della lingua tedesca (artt. 70 e 72), per contrasto con gli artt. 52 e 53 della citata legge cost. che stabiliscono la completa parificazione delle lingue italiana e tedesca.

3. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate il 4 marzo 1972, nelle quali chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il contrasto tra le norme impugnate e la legge costituzionale sopravvenuta nel 1971, che si caratterizzasse per la diretta ed immediata applicabilità della nuova normativa, tanto da colmare ogni possibile lacuna nella disciplina della materia, non darebbe luogo ad una ipotesi di conflitto tra norme, bensì di successione tra norme, demandato non al giudice della legittimità costituzionale ma, secondo i principi generali, al giudice ordinario. Nel merito si chiede la dichiarazione di infondatezza del ricorso poiché l'esplicito riconoscimento contenuto negli artt. 57 e seguenti della legge costituzionale n. 1 del 1971 della necessità di nuove norme di attuazione importa che nel frattempo, per l'oggettiva incertezza di applicazione del nuovo assetto statutario, debbano continuare ad aver vigore le precedenti norme di attuazione.

Alla pubblica udienza la difesa della Provincia di Bolzano ha dichiarato di rimettersi alla giustizia della Corte. L'Avvocatura dello Stato, dal canto suo, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso anche sotto il nuovo profilo dell'abrogazione espressa e della sostituzione delle norme impugnate operata dai decreti legislativi, successivamente intervenuti, recanti le nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.  

Considerato in diritto 

1. - Con il ricorso in epigrafe la Provincia di Bolzano denuncia una serie di norme di attuazione dello Statuto del 1948 della Regione Trentino-Alto Adige, dettato dal d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per contrasto con la legge costituzionale n. 1 del 1971, portante innovazioni al detto Statuto, in relazione all'art. 13 di quest'ultimo (attributivo alla Provincia delle funzioni amministrative nelle materie in ordine alle quali le spetta potestà legislativa), nonché - in qualche caso anche con altre norme del medesimo. Nel ricorso viene esplicitamente affermato, e di volta in volta specificatamente ribadito per ciascuna, che la maggior parte delle censure di illegittimità costituzionale sono proposte in linea eventuale e subordinata, per la denegata ipotesi che le norme impugnate non siano da ritenersi abrogate, o per puntuale incompatibilità o per nuova disciplina della materia, in conseguenza della sopravvenuta legge costituzionale del 1971, testé rammentata.

2. - Ma sopra tutto é da rilevare che il ricorso é stato proposto con l'esplicita avvertenza, in limine che i problemi in esso sollevati "riflettono esclusivamente il periodo transitorio intercorrente tra la data di entrata in vigore della nuova legge costituzionale e la scadenza del biennio di cui all'art. 57" (rectius: art. 58, primo comma) di quest'ultima: risultando, per l'appunto, dal combinato disposto degli artt. 57 e 58 che, entro tale termine, avrebbero dovuto essere emanate le nuove norme di attuazione, con lo speciale procedimento regolato dalla prima delle due disposizioni ora citate.

A maggior chiarimento di siffatta impostazione, si assume dalla Provincia ricorrente che, scaduto il biennio, tutte le precedenti norme di attuazione, non sostituite od abrogate, diverrebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con il ricordato art. 57, in quanto a suo tempo adottate attraverso un procedimento difforme da quello da quest'ultimo prescritto. E non deve in questa sede indagarsi se tale censura, di ordine formale, sia fondata o meno, dal momento che la Provincia non la propone attualmente, ma semplicemente fa riserva di proporla, "se del caso", dopo la scadenza del biennio, impugnando frattanto le norme del decreto del 1951 sotto altri e diversi profili (sostanziali), come poc'anzi accennato.

Soggiunge, infine, la Provincia ricorrente che il proprio interesse alla "immediata impugnativa" delle norme di attuazione del d.P.R. n. 574 del 1951 sorgerebbe - sempre con riguardo al solo periodo transitorio - per l'ipotesi che, durante tale intervallo di tempo, qualcuna di esse dovesse ricevere applicazione.

3. - Sennonché, a prescindere dal rilievo che, ove una siffatta eventualità si fosse in concreto verificata, la Provincia avrebbe ben potuto provvedere alla tutela della sua competenza esperendo i rimedi consentiti dall'ordinamento (impugnativa di atti legislativi ovvero, a seconda dei casi, di atti amministrativi in sede di conflitto di attribuzione), sta di fatto che il biennio é ormai scaduto (e senza d'altronde che alcuna nuova impugnativa sia stata proposta), venendo meno con ciò la ragion d'essere del presente ricorso, così come in esso configurata e temporalmente delimitata.

Giacché una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme di attuazione del 1951 non implicherebbe certamente l'automatica caducazione degli atti in ipotesi emessi in applicazione delle norme dichiarate incostituzionali; mentre, ove in un qualsiasi giudizio tuttora pendente si dovesse farne applicazione, la questione della legittima vigenza o meno della norma su cui si fonda si sarebbe posta o si porrebbe come questione incidentale, rilevante ai fini della definizione di quel giudizio.

4. - D'altronde, successivamente al ricorso, sono sopravvenuti i decreti legislativi presidenziali nn. 49, 686 e 691 del 1973, nn. 279 e 381 del 1974 e nn. da 469 a 475 del 1975, contenenti nuove norme di attuazione, così come previste dagli artt. 57 e 58 della legge costituzionale anzidetta, aventi ad oggetto - tra le altre - materie su cui incidevano numerose norme del decreto legislativo n. 574 del 1951 impugnate dalla Provincia ricorrente: le quali, perciò, o perché da quelle sostituite e quindi tacitamente abrogate, o perché oggetto di clausole abrogative espresse che si rinvengono in taluni dei decreti qui sopra menzionati (art. 53 del d.P.R. n. 49 del 1973; art. 16 del d.P.R. n. 279 del 1974; art. 38 del d.P.R. n. 381 dello stesso anno), hanno cessato di avere vigore.

5. - Per le suesposte considerazioni le censure prospettate nel ricorso della Provincia di Bolzano devono dichiararsi inammissibili  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto dalla Provincia di Bolzano nei confronti del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige".  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1976.